Corte costituzionale

Sentenza n. 302/1985

Corte cost., sent. 22 novembre 1985, n. 302

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
302/1985
Data di deposito
22 novembre 1985
Data di decisione
19 novembre 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:302

Norme oggetto del giudizio

  • art. 91, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 91, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 21, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 11203

La legalita' della imposizione di prestazione patrimoniale non vuol significare onerosita' della prestazione stessa e divieto di uffici gratuiti, e, d'altra parte, il principio della proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro svolto riguarda solamente i veri e propri lavoratori subordinati. Pertanto, l'omessa previsione che il compenso spettante al curatore fallimentare sia posto a carico dell'Erario, in caso di mancanza o insufficienza dell'attivo, non viola ne' il principio della riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali perche' esso non esclude la possibilita' di uffici non remunerati, ne' quello della proporzionalita' della retribuzione al lavoro prestato non essendo il curatore fallimentare un lavoratore subordinato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 23 e 36, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare, nell'ipotesi che manchi o sia insufficiente l'attivo, venga posto a carico dello Stato).

Massima n. 11204

La mancata previsione che il compenso del curatore fallimentare, in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza di una pronuncia di responsabilita' per colpa del creditore o del curatore, sia posto a carico dell'Erario, non viola l'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento, rispetto al perito nel processo penale, perche' l'accettazione della nomina di curatore fallimentare non e' rivestita del carattere di obbligatorieta' che proviene alla nomina del perito dall'art. 314, comma quarto, cod. proc. pen.; ne' l'art. 23, perche' la legalita' della imposizione di prestazioni patrimoniali non vuol significare onerosita' della prestazione stessa e divieto di uffici gratuiti; ne', infine, il successivo art. 36, primo comma, perche' il curatore del fallimento non puo' essere qualificato lavoratore nel senso assegnato a tale termine in detta norma. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 21 e 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevedono che il compenso del curatore, nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza di una pronuncia di responsabilita' per colpa del creditore o del curatore, sia posto a carico dell'Erario).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 263 R.O. 1978 e 903 R.O. 1984,

dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale a) dell'art. 91 comma secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 36 comma primo Cost., dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ord. 28 febbraio 1978 (n. 263/1978) nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore, in caso di mancanza o insufficienza di attivo, sia posto a carico dell'Erario e b) degli artt. 21 e 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento agli artt. 3 comma primo, 23 e 36 comma primo Cost., dal Tribunale di Orvieto con ord. 10 maggio 1984 (n. 903/1984), nella parte in cui non prevedono che il compenso del curatore, in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza di una pronuncia di responsabilità per colpa del creditore o del curatore, sia posto a carico dell'Erario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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