Corte costituzionale

Sentenza n. 300/1985

Corte cost., sent. 22 novembre 1985, n. 300

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
300/1985
Data di deposito
22 novembre 1985
Data di decisione
19 novembre 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:300

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, dell'all.A, lett.a, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931

Parametri

Massime

Massima n. 11199

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, e' pienamente legittima la disciplina particolare del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto, in quanto trattasi di un rapporto che, per alcuni profili, puo' essere considerato alla stessa tregua di un rapporto di lavoro subordinato privatistico e per altri versi e' qualificabile come rapporto di impiego pubblico dandosi maggior risalto all'interesse pubblico relativo al servizio di trasporto in concessione. Ma anche per quanto riguarda i profili privatistici, essendo il rapporto in massima parte finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici, si giustifica la differenziazione della disciplina rispetto a quella dei dipendenti delle imprese private in genere, per cui, trattandosi di situazioni non omogenee, non sussiste la violazione del principio di uguaglianza. Ne' e' ravvisabile diversita' di trattamento in seno alla stessa azienda tra lavoratori ultrasessantenni con diritto a pensione e lavoratori ultrasessantenni senza diritto a pensione, non potendovi essere alcuna discriminazione nella scelta dei lavoratori da licenziare al compimento del sessantesimo anno, tra quelli aventi e quelli non aventi diritto a pensione, giacche' tale limite di eta' e' posto inderogabilmente per tutti gli autoferrotranvieri. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, lett. a, del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui consente il licenziamento dell'agente, che abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta', anche se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia; questione sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra i lavoratori ultrasessantenni senza diritto a pensione, alle dipendenze di aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione ed altri lavoratori dipendenti del settore privato, che versino in identica situazione, nonche' fra i dipendenti ultrasessantenni di dette imprese, tutti soggetti ad identico potere di recesso senza che abbia rilievo la circostanza della sussistenza o meno del diritto a pensione). - S. nn. 36/1969; 130/1970; 57/1972; 168/1973; 257/1984.

Massima n. 11200

L'art. 4 Cost. non garantisce a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di una occupazione cosi' come non gli garantisce il diritto alla conservazione del lavoro, e la' dove non sono previsti i casi, i tempi, i modi dei licenziamenti, la disciplina, per esser legittima, deve rispecchiare l'esigenza di un trattamento giuridico eguale per situazioni eguali e, in relazione a queste, esso puo' essere diversificato solo in presenza di giustificate ragioni. Di conseguenza, l'art. 27, lett. a, del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, che prevede la cessazione del rapporto di lavoro dell'agente ferrotranviario, dipendente di imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto, che abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta', anche se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non contrasta con il precetto costituzionale anzidetto, essendo diversa la situazione di colui che e' licenziato per inidoneita' fisica indipendentemente dall'eta' da quella dell'esonerato per raggiunto limite di eta', e razionale nonche' pienamente giustificata la presunzione di inidoneita' al sessantesimo anno attesi gli elementi pubblicistici del rapporto di lavoro de quo. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 4, messo in relazione con l'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, nella parte in cui consente il licenziamento del'agente che abbia raggiunto il sessantesimno anno di eta', anche se non possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia; questione sollevata sotto il profilo di una ingiustificata limitazione del diritto al lavoro, stante la disparita' di trattamento tra dipendenti esonerati per inidoneita' fisica, per i quali la norma di previsione da' una serie di garanzie, e dipendenti esonerati per il raggiungimento del limite di sessanta anni di eta' per i quali, per una presunzione di una loro inidoneita' fisica, non sarebbe apprestata alcuna garanzia). - S. n. 15/1983.

Massima n. 11201

L'art. 38, comma secondo, Cost. contiene un principio di natura politica che esaurisce i suoi effetti e la sua portata nell'affermazione del dovere dello Stato di provvedere all'assistenza sociale, e pone un precetto di ordine generale che riguarda tutte le situazioni bisognevoli di prestazioni previdenziali ma non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguano in concreto alle particolarita' delle varie situazioni predisponendo i mezzi finanziari all'uopo necessari. Cosicche' non puo' essere esclusa una certa discrezionalita' del legislatore nella scelta dei modi, dei tempi, degli strumenti di applicazione del precetto costituzionale, purche' non si giunga allo svuotamento ed alla elusione in concreto dello stesso. Di conseguenza, non e' illegittima la disciplina dettata per i dipendenti delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto, che prevede la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente al compimento del sessantesimo anno di eta', in quanto: a) secondo l'art. 27 del R.D. n. 148/31, agli agenti esonerati e' corrisposta l'indennita' di buonuscita di cui ai precedenti quinto e sesto comma dell'art. 26; b) l'art. 10 della legge 28 luglio 1961, n. 830, prevede la pensione di anzianita' per coloro che siano iscritti al fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che abbiano almeno quindici anni di contribuzione, ma il successivo art. 25 faculta gli agenti esonerati dal servizio, che non abbiano conseguito il diritto a pensione al momento della cessazione o modificazione del rapporto di lavoro, a continuare in forma volontaria la loro iscrizione al fondo predetto se vi abbiano contribuito almeno per cinque anni; c) l'art. 33 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, consente, per coloro che non si avvalgono della detta facolta', la costituzione, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al fondo, di una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, valida a tutti gli effetti dell'assicurazione stessa e, quindi, anche con la possibilita' di contribuzione volontaria. (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale invocato - dell'art. 27, lett. a, del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui consente il licenziamento dell'agente, che abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta', anche se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia; questione sollevata sotto il profilo del contrasto con il diritto del lavoratore di vedersi assicurati adeguati mezzi di vita in caso di vecchiaia, essendo ostacolata la protrazione del rapporto di lavoro fino al conseguimento del diritto alla pensione). - Sul primo capoverso dell'art. 38 Cost. v. S. nn. 23/1973; 164/1974; 22/1976; 28/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, lett. a, del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 - primo cpv. - Cost., sollevata dal Pretore di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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