Corte costituzionale
Sentenza n. 280/1985
Corte cost., sent. 13 novembre 1985, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 280/1985
- Data di deposito
- 13 novembre 1985
- Data di decisione
- 12 novembre 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:280
Norme oggetto del giudizio
- art. 666, comma 5, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 11157
L'art. 24, secondo comma, Cost. garantisce l'esercizio della difesa "in ogni stato e grado di qualunque procedimento giurisdizionale tra i quali rientra quella fase del procedimento di estradizione che, inserendosi tra le fasi di competenza ministeriale, culmina nella deliberazione della sezione istruttoria presso la Corte di appello nel cui distretto si trova il soggetto passivo della domanda o dell'offerta di estradizione. Poiche' l'art. 24 Cost. assicura all'imputato il personale intervento nella procedura "de qua", la norma impugnata facendo obbligo di notificare esclusivamente al difensore il decreto di fissazione dell'udienza di deliberazione si pone in contrasto con il citato parametro in quanto non assicura all'estradando la concreta estrinsecazione del diritto di autodifesa, rendendo aleatorio quell'intervento personale davanti la sezione istruttoria nel giorno fissato per la deliberazione, che lo stesso artt. 667, c.p.p. consente all'imputato o condannato che ne abbia fatto domanda. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 666, quinto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui non dispone l'obbligo della notificazione all'estradando del decreto di fissazione dell'udienza di deliberazione, restando assorbiti, di conseguenza, gli ulteriori profili di incostituzionalita' (incidenza sulla liberta' personale, parita' tra accusa e difesa) dedotti in relazione agli artt. 13, 3 e 24 Cost.. - S. 6/1975, 205/1971, 166/1973 e 9/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 666, quinto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non dispone che il decreto ivi previsto sia notificato all'estradando.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE Cancelliere
Testo integrale
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