Corte costituzionale
Sentenza n. 254/1985
Corte cost., sent. 4 novembre 1985, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 254/1985
- Data di deposito
- 4 novembre 1985
- Data di decisione
- 25 ottobre 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:254
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11127
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 158, primo comma (in relazione all'art. 81, primo comma) cod. pen., nella parte in cui dispone che, per il reato continuato il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui e' cessata la continuazione. Nella ordinanza di rinvio ci si limita infatti a prospettare come mera eventualita', riguardo al giudizio a quo, sia la condanna sia la richiesta di applicazione dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, sicche' la questione difetta del necessario requisito dell'attualita'. - S. n. 300/1983.
Massima n. 11128
In base alla circostanza che il reato continuato e' oggetto di considerazione unitaria ai fini della prescrizione e non anche ai fini dell'applicazione dell'amnistia non puo' riconoscersi, nella norma che fa decorrere la prescrizione dal momento in cui la continuazione cessa, una violazione del principio di eguaglianza, in quanto la diversa disciplina e' giustificata dalle differenti finalita' delle due cause estintive del reato. Mentre, infatti, nel caso dell'amnistia l'estinzione del reato dipende da una scelta effettuata di volta in volta dal legislatore, per la prescrizione l'effetto estintivo e' ricollegato ad un evento legislativamente predeterminato, in relazione al previsto venir meno "dell'allarme della coscienza sociale". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 158, primo comma, cod. pen., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 202/1971 e 68/1983.
Massima n. 11129
Il legislatore e' libero di considerare il reato continuato ora come un tutto unitario ora come una pluralita' scomponibile di reati salvo il limite di non addivenire a scelte viziate da irrazionalita'. Tale limite non e' stato superato dalla norma che ricollega la decorrenza della prescrizione al cessare della continuazione e, quindi, dell'effettivo estrinsecarsi del "medesimo disegno criminoso", tenendo conto dell'essenziale elemento caratterizzante il reato continuato, elemento, per giunta, utilizzabile ai fini della prescrizione, legata com'essa e' al venir meno di quell'"allarme della coscienza sociale" insito in ogni fatto criminoso. Percio' dalla circostanza che il trattamento riservato dalla norma suddetta all'autore di una pluralita' di reati uniti dal vincolo della continuazione venga a risultare meno favorevole del corrispondente trattamento riservato all'autore di altrettanti reati non uniti da tale vincolo, non puo' farsi discendere una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 158, comma primo, cod. pen., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 217/1972 e 108/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 81, secondo comma, e 158, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Roma con ordinanza del 22 luglio 1977;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, primo comma, del codice penale, nella parte in cui dispone che per il reato continuato il termine della prescrizione decorre dal giorno nel quale è cessata la continuazione, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Chieri con ordinanza del 18 novembre 1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze