Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1985

Corte cost., sent. 14 ottobre 1985, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
234/1985
Data di deposito
14 ottobre 1985
Data di decisione
11 ottobre 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:234

Norme oggetto del giudizio

  • art. 51, legge n. 865 del 22 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 11081

La diversita' degli strumenti urbanistici ai quali si applicano le differenti discipline di cui agli artt. 51 legge 22 ottobre 1971, n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1941, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionale), e 6 legge 18 aprile 1962, n. 167 (concernente i piani di zona per l'edilizia economica e popolare), le rende non comparabili ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, cosicche' la differente disciplina dettata dall'art. 51 della legge n. 865 del 1971, rispetto a quella dell'art. 6 della legge n. 167 del 1962, e' giustificata dal fatto che si riferisce a piani edilizi di minori dimensioni e di piu' rapida realizzazione, senza comportare - a fronte dell'esigenza pubblica di semplificazione ed accelerazione delle procedure attuative dei programmi - irragionevoli e rilevanti sacrifici degli interessi privati, che possano integrare violazione dell'art. 42, secondo comma, Cost.. Quanto al profilo riguardante il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, deve ritenersi che l'art. 97, primo comma, Cost. si prefigge la predisposizione di strutture e moduli di organizzazione volti ad assicurare un'ottimale funzionalita'. Ma da esso non e' desumibile l'obbligo per il legislatore di apprestare procedimenti che prevedano necessariamente, in ogni fase, la partecipazione dei soggetti privati, non potendosi ritenere costituzionalizzato il cosiddetto principio del "giusto procedimento". (Non fondatezza - in riferimento ai richiamati parametri - della questione di legittimita' costituzionale del succitato art. 51, nella parte in cui non prevede la pubblicazione degli atti di adozione della delibera comunale di localizzazione di aree destinate a programmi costruttivi, al fine di consentire la presentazione di opposizioni da parte di soggetti interessati, cosi' come previsto, per i piani di zona per l'edilizia economica e popolare, dall'art. 6 della legge n. 167 del 1962. - S. n. 23/1978, in cui e' conclamata una sostanziale ed essenziale diversita', con evidente impossibilita' di confronto sulla identita', tra i contenuti e gli scopi delle strumentazioni edilizie di piu' vaste dimensioni e - per contro - la realizzazione di quelle microincidenze sul territorio, risultanti di componenti valutative, d'ordine sociale ed economico, di piu' lieve intensita' e di minore rilevanza.

Massima n. 11082

L'art. 97, primo comma, Cost. si prefigge - nella direttiva costituzionale per la regolamentazione delle pubbliche attivita', obiettivate a conseguire buon andamento ed imparzialita' - la predisposizione di strutture e di moduli di organizzazione, volti ad assicurare attraverso di essa un'ottimale funzionalita'. Ma dal disposto di detta norma - pur se non e' da escludere che il legislatore ordinario possa indirizzarsi anche verso altri (e in aggiunta) canoni di garanzia, oltre quello della organizzazione la piu' corretta possibile, fra cui la cosiddetta procedimentalizzazione dell'amministrazione giusta modelli contenziosi o paracontenziosi - non e' desumibile l'obbligo per il legislatore di apprestare procedimenti che prevedano necessariamente, in ogni fase, la partecipazione dei soggetti privati, non potendosi ritenere costituzionalizzato il principio del "giusto procedimento".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione agli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione, sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARFLLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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