Corte costituzionale
Sentenza n. 234/1985
Corte cost., sent. 14 ottobre 1985, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/1985
- Data di deposito
- 14 ottobre 1985
- Data di decisione
- 11 ottobre 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 51, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 11081
La diversita' degli strumenti urbanistici ai quali si applicano le differenti discipline di cui agli artt. 51 legge 22 ottobre 1971, n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1941, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionale), e 6 legge 18 aprile 1962, n. 167 (concernente i piani di zona per l'edilizia economica e popolare), le rende non comparabili ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, cosicche' la differente disciplina dettata dall'art. 51 della legge n. 865 del 1971, rispetto a quella dell'art. 6 della legge n. 167 del 1962, e' giustificata dal fatto che si riferisce a piani edilizi di minori dimensioni e di piu' rapida realizzazione, senza comportare - a fronte dell'esigenza pubblica di semplificazione ed accelerazione delle procedure attuative dei programmi - irragionevoli e rilevanti sacrifici degli interessi privati, che possano integrare violazione dell'art. 42, secondo comma, Cost.. Quanto al profilo riguardante il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, deve ritenersi che l'art. 97, primo comma, Cost. si prefigge la predisposizione di strutture e moduli di organizzazione volti ad assicurare un'ottimale funzionalita'. Ma da esso non e' desumibile l'obbligo per il legislatore di apprestare procedimenti che prevedano necessariamente, in ogni fase, la partecipazione dei soggetti privati, non potendosi ritenere costituzionalizzato il cosiddetto principio del "giusto procedimento". (Non fondatezza - in riferimento ai richiamati parametri - della questione di legittimita' costituzionale del succitato art. 51, nella parte in cui non prevede la pubblicazione degli atti di adozione della delibera comunale di localizzazione di aree destinate a programmi costruttivi, al fine di consentire la presentazione di opposizioni da parte di soggetti interessati, cosi' come previsto, per i piani di zona per l'edilizia economica e popolare, dall'art. 6 della legge n. 167 del 1962. - S. n. 23/1978, in cui e' conclamata una sostanziale ed essenziale diversita', con evidente impossibilita' di confronto sulla identita', tra i contenuti e gli scopi delle strumentazioni edilizie di piu' vaste dimensioni e - per contro - la realizzazione di quelle microincidenze sul territorio, risultanti di componenti valutative, d'ordine sociale ed economico, di piu' lieve intensita' e di minore rilevanza.
Massima n. 11082
L'art. 97, primo comma, Cost. si prefigge - nella direttiva costituzionale per la regolamentazione delle pubbliche attivita', obiettivate a conseguire buon andamento ed imparzialita' - la predisposizione di strutture e di moduli di organizzazione, volti ad assicurare attraverso di essa un'ottimale funzionalita'. Ma dal disposto di detta norma - pur se non e' da escludere che il legislatore ordinario possa indirizzarsi anche verso altri (e in aggiunta) canoni di garanzia, oltre quello della organizzazione la piu' corretta possibile, fra cui la cosiddetta procedimentalizzazione dell'amministrazione giusta modelli contenziosi o paracontenziosi - non e' desumibile l'obbligo per il legislatore di apprestare procedimenti che prevedano necessariamente, in ogni fase, la partecipazione dei soggetti privati, non potendosi ritenere costituzionalizzato il principio del "giusto procedimento".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione agli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione, sollevata con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARFLLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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