Corte costituzionale

Sentenza n. 229/1985

Corte cost., sent. 14 ottobre 1985, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
229/1985
Data di deposito
14 ottobre 1985
Data di decisione
11 ottobre 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:229

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 11076

Perche' possa ritenersi che l'art. 6, comma primo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 - a norma del quale, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari soggetti ad ILOR, valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo annuale d'imposta - violi gli artt. 3, 24, comma secondo, e 53, comma primo, Cost., dovrebbe essere vero che il precedente possessore non possa in alcun modo, in alcuna sede, ad alcun effetto, liberarsi dalle situazioni sfavorevoli poste a suo carico dalla legge in connessione col metodo di accertamento catastale o porvi comunque rimedio. Senonche', l'art. 32, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione alla solidarieta' prevista dal primo comma dello stesso articolo, tra nuovo e vecchio possessore dell'immobile, stabilisce che, nel caso in cui la domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza "dispone", su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori, con espresso divieto all'esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni dei possessori precedenti. In tal modo e' prevista la retrattabilita', in sede amministrativa e di gestione del ruolo, dell'accertamento catastale, con la esclusione della riscossione coattiva anticipata del credito d'imposta. Inoltre, non vi e' motivo di escludere che, almeno nel caso di intervenuta presentazione della domanda di voltura, la liberazione del precedente possessore dalle situazioni sfavorevoli poste a suo carico dalla legge in connessione col metodo di accertamento catastale possa essere fatta valere dall'interessato davanti al giudice in sede cognitoria. Soccorre, infine, il rimedio della rivalsa, certamente dato al precedente possessore, il quale, non avendo potuto avvalersi del mezzo di cui al citato art. 32, comma secondo, per mancata presentazione della domanda di voltura, abbia pagato l'imposta al fine di evitare l'escussione o sia stato escusso, rimedio, peraltro, non vanificato dalle condizioni limitative dello sgravio, perche' esse attengono alla fase di accertamento dell'imposta, cioe' di iscrizione nel ruolo e di gestione amministrativa di questo, e non si riflettono sull'azione di regresso se non nei limiti di imputabilita' del mancato ottenimento dello sgravio ai rispettivi comportamenti dei soggetti suindicati. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali surrichiamati, e nei sensi di cui in motivazione - delle questioni di legittimita' costituzionale del suddetto art. 6, comma primo, in parte qua).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità dell'art. 6, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevate, in relazione agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dall'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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