Corte costituzionale
Sentenza n. 229/1985
Corte cost., sent. 14 ottobre 1985, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 229/1985
- Data di deposito
- 14 ottobre 1985
- Data di decisione
- 11 ottobre 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 11076
Perche' possa ritenersi che l'art. 6, comma primo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 - a norma del quale, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari soggetti ad ILOR, valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo annuale d'imposta - violi gli artt. 3, 24, comma secondo, e 53, comma primo, Cost., dovrebbe essere vero che il precedente possessore non possa in alcun modo, in alcuna sede, ad alcun effetto, liberarsi dalle situazioni sfavorevoli poste a suo carico dalla legge in connessione col metodo di accertamento catastale o porvi comunque rimedio. Senonche', l'art. 32, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione alla solidarieta' prevista dal primo comma dello stesso articolo, tra nuovo e vecchio possessore dell'immobile, stabilisce che, nel caso in cui la domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza "dispone", su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori, con espresso divieto all'esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni dei possessori precedenti. In tal modo e' prevista la retrattabilita', in sede amministrativa e di gestione del ruolo, dell'accertamento catastale, con la esclusione della riscossione coattiva anticipata del credito d'imposta. Inoltre, non vi e' motivo di escludere che, almeno nel caso di intervenuta presentazione della domanda di voltura, la liberazione del precedente possessore dalle situazioni sfavorevoli poste a suo carico dalla legge in connessione col metodo di accertamento catastale possa essere fatta valere dall'interessato davanti al giudice in sede cognitoria. Soccorre, infine, il rimedio della rivalsa, certamente dato al precedente possessore, il quale, non avendo potuto avvalersi del mezzo di cui al citato art. 32, comma secondo, per mancata presentazione della domanda di voltura, abbia pagato l'imposta al fine di evitare l'escussione o sia stato escusso, rimedio, peraltro, non vanificato dalle condizioni limitative dello sgravio, perche' esse attengono alla fase di accertamento dell'imposta, cioe' di iscrizione nel ruolo e di gestione amministrativa di questo, e non si riflettono sull'azione di regresso se non nei limiti di imputabilita' del mancato ottenimento dello sgravio ai rispettivi comportamenti dei soggetti suindicati. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali surrichiamati, e nei sensi di cui in motivazione - delle questioni di legittimita' costituzionale del suddetto art. 6, comma primo, in parte qua).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità dell'art. 6, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevate, in relazione agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dall'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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