Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1985

Corte cost., sent. 14 ottobre 1985, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
226/1985
Data di deposito
14 ottobre 1985
Data di decisione
11 ottobre 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
REALE
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge n. 865 del 11 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 11072

Benche' la Corte, in varie occasioni, abbia colpito previsioni legislative che finivano col rendere estremamente difficile, o addirittura impossibile, l'esercizio tempestivo del diritto di difesa, non ha tuttavia vanificato, in proposito, il richiamo al principio vigilantibus iura succurrunt. Percio' dalla circostanza che l'art. 19 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 non prevede la notifica, ai proprietari e agli altri interessati al pagamento dell'indennita' - ai fini della decorrenza del termine per la opposizione - dell'avvenuto deposito della relazione di stima da parte dell'Ufficio tecnico erariale, non puo' farsi discendere la violazione del diritto di difesa in quanto, tenuto conto delle notificazioni agli espropriandi degli atti essenziali della procedura previste dagli artt. 10, 11 e 15, pretendere che tutti gli altri atti della stessa siano personalmente notificati, significherebbe andare oltre i limiti di una ragionevole tutela del diritto di difesa. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, in parte qua, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.). - S. nn. 14/1977, 141/1970, 110/1972, 151/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulle espropriazioni per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), "nella parte in cui non prevede che dell'avvenuto deposito della relazione di stima da parte dell'Ufficio tecnico erariale venga data notifica o comunicazione ai proprietari ed agli altri interessati al pagamento, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione alla stima", questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Catanzaro con l'ordinanza (n. 279 del reg. ord. 1977) di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.

F.to: ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

FRANCESCO GRECO GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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