Corte costituzionale
Sentenza n. 226/1985
Corte cost., sent. 14 ottobre 1985, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 226/1985
- Data di deposito
- 14 ottobre 1985
- Data di decisione
- 11 ottobre 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- REALE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:226
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 865 del 11 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 11072
Benche' la Corte, in varie occasioni, abbia colpito previsioni legislative che finivano col rendere estremamente difficile, o addirittura impossibile, l'esercizio tempestivo del diritto di difesa, non ha tuttavia vanificato, in proposito, il richiamo al principio vigilantibus iura succurrunt. Percio' dalla circostanza che l'art. 19 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 non prevede la notifica, ai proprietari e agli altri interessati al pagamento dell'indennita' - ai fini della decorrenza del termine per la opposizione - dell'avvenuto deposito della relazione di stima da parte dell'Ufficio tecnico erariale, non puo' farsi discendere la violazione del diritto di difesa in quanto, tenuto conto delle notificazioni agli espropriandi degli atti essenziali della procedura previste dagli artt. 10, 11 e 15, pretendere che tutti gli altri atti della stessa siano personalmente notificati, significherebbe andare oltre i limiti di una ragionevole tutela del diritto di difesa. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, in parte qua, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.). - S. nn. 14/1977, 141/1970, 110/1972, 151/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulle espropriazioni per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), "nella parte in cui non prevede che dell'avvenuto deposito della relazione di stima da parte dell'Ufficio tecnico erariale venga data notifica o comunicazione ai proprietari ed agli altri interessati al pagamento, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione alla stima", questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Catanzaro con l'ordinanza (n. 279 del reg. ord. 1977) di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.
F.to: ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
FRANCESCO GRECO GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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