Corte costituzionale
Sentenza n. 219/1985
Corte cost., sent. 25 luglio 1985, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 219/1985
- Data di deposito
- 25 luglio 1985
- Data di decisione
- 12 luglio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:219
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 676 del 14 agosto 1954
- decreto del Presidente della Repubblica n. 905 del 23 agosto 1960
Parametri
Massime
Massima n. 11062
Non costituisce motivo di inammissibilita' il fatto che la questione di legittimita' costituzionale relativa al trattamento fiscale, in relazione alle disposizioni del GATT reso esecutivo in Italia con l. 5 aprile 1950, n. 295, dell'acquavite di importazione e di quella nazionale, sia stata, nel caso, sollevata (in riferimento agli artt. 11, 3 e 53 Cost.) nei confronti dei dd.PP.RR. 14 agosto 1954, n. 676, e 23 agosto 1960, n. 905, nella parte in cui sottopongono ad imposta di conguaglio le acquaviti estere, anziche' nei riguardi della "globalita'" dell'imposizione. Il complesso degli oneri fiscali concernenti per un verso l'acquavite italiana e per l'altro quella importata, viene infatti in rilievo nella questione, ma e' la previsione del tributo che ha specifica funzione del conguaglio - contenuta nelle disposizioni impugnate e da applicarsi nel giudizio a quo - ad essere investita, direttamente ed esclusivamente, dalle censure formulate.
Massima n. 11063
Il trattato GATT e' solo un accordo tariffario e commerciale e la regola, in esso posta, del pari trattamento tributario dei prodotti, non e' assistita da alcun titolo per valere come criterio di raffronto nei riguardi della legge ordinaria. Inoltre, la legge di esecuzione del GATT non puo' essere assimilata, sul piano delle fonti interne, a quella emanata per conferire efficacia interna al Trattato di Roma, la quale ultima, in conformita' ed adempimento dell'art. 11 Cost., ha autorizzato la limitazione dei poteri sovrani dello Stato. Percio' il GATT non puo' essere assunto a parametro per contestare la legittimita' costituzionale delle norme di leggi nazionali che sottopongono ad imposta di conguaglio le acquaviti estere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dei dd.PP.RR. 14 agosto 1954, n. 676, e 23 agosto 1960, n. 905, in parte qua, in riferimento all'art. 11 della Costituzione) - S. n. 96/1982.
Massima n. 11064
Dalla circostanza che il vino destinato alla produzione di acquavite nazionale e' esonerato dall'IGE, non puo' farsi discendere l'irrazionalita' dell'imposta di conguaglio prevista per le acquaviti estere che verrebbero in tal guisa ad essere sottoposte ad un piu' oneroso trattamento tributario. Infatti, l'eguaglianza del carico tributario deve essere valutata raffrontando il coacervo delle imposizioni - nel sistema applicativo dell'IGE che e' imposta plurifase - che attengono cosi' al prodotto interno che a quello importato. Se si considera la somma degli oneri gravante sull'acquavite nazionale durante l'intero arco della lavorazione ci si rende conto che la norma che sottopone ad imposta di conguaglio l'acquavite di produzione estera, svolge correttamente la funzione di eguagliare il trattamento tributario fra prodotti di importazione ed interni. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dei dd.PP.RR. 14 agosto 1954, n. 676, e 23 agosto 1960, n. 905, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui sottopongono ad imposta di conguaglio le acquaviti di importazione). - S. n. 96/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei dd.PP.RR. 14 agosto 1954, n. 676, e 23 agosto 1960, n. 905, nella parte in cui sottopongono alle imposte di conguaglio le acquaviti estere, sollevata con le ordinanze in epigrafe dal Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 11, 3 e 53 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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