Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1985

Corte cost., sent. 15 luglio 1985, n. 203

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
203/1985
Data di deposito
15 luglio 1985
Data di decisione
10 luglio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:203

Norme oggetto del giudizio

  • art. 147, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 11027

Il diritto alla pensione, pur consistendo in prestazioni periodiche di denaro, e' considerato dalla vigente normativa come situazione finale e sottratta, quindi, alla conseguenza negativa astrattamente collegabile all'inerzia del titolare, in ragione delle esigenze di certezza e di stabilita' connesse alla sua funzione, attinente alla sopravvivenza della persona. A tali esigenze non contraddice il fatto che le vicende volte a determinare i presupposti di coesistenza quantitativa o addirittura di esistenza del diritto alla pensione si svolgono entro dati limiti temporali, ne' che l'azionamento di tali vicende sia rimesso alla iniziativa dell'interessato, che si pone come esercizio di un distinto diritto strumentale, e che questo sia sottoposto a termine a pena di decadenza. Quindi, non e' irrazionale che, mentre il diritto a pensione e' imprescrittibile, il diritto al riscatto del periodo pre-ruolo sia assoggettato ad un termine di decadenza ne', dovendosi considerare i due diritti come ontologicamente diversi ed assoggettabili ad una differente disciplina, sussiste la violazione del principio di uguaglianza in relazione al fatto che la legge abbia sancito l'intangibilita' del diritto a pensione per i dipendenti destituiti a seguito di condanna penale o colpiti dalle piu' gravi sanzioni disciplinari (l. 8 giugno 1966, n. 424). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in parte qua, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione).

Massima n. 11028

L'esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, puo' essere dalla legge regolato e sottoposto a limiti, sempre che cio' sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilita' dell'esercizio in parola: poiche' cio' non ricorre nel caso di specie (concernente il trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti), ove si considerino la finalita' del limite (termine di decadenza stabilito, riguardo al riscatto del servizio preruolo, per accelerare le procedure di liquidazione della pensione) e la non breve durata del termine, deve essere ritenuta insussistente la dedotta violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in parte qua, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità dell'art. 147, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, proposte, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 36 e 38 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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