Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1985

Corte cost., sent. 28 giugno 1985, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
190/1985
Data di deposito
28 giugno 1985
Data di decisione
25 giugno 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:190

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11006

Non e' giustificata la differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati esistente riguardo alla tutela in via cautelare e d'urgenza, non essendo attribuiti al giudice amministrativo poteri analoghi a quelli spettanti al giudice del lavoro in virtu' del testo, novellato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. civ., di guisa che viene a determinarsi a carico dei pubblici dipendenti una condizione d'inferiorita' rispetto agli altri lavoratori subordinati, ai quali e' consentito di conseguire in corso di causa ordinanza di pagamento, laddove l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo e' limitato alla mera sospensione dell'esecutivita' dell'atto impugnato. D'altro canto, non va dimenticato che in ogni caso e' da rispettare il principio per il quale la durata del processo non deve giammai risolversi in un pregiudizio per l'attore. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 113 Cost. - l'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R., nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutivita' dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Massima n. 11007

Non e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale il giudice che sia privo di giurisdizione sulle domande proposte in causa. Pertanto, e' inammissibile l'incidente di incostituzionalita' sollevato dal giudice ordinario dinanzi al quale siano state instaurate controversie tra privati e Pubblica Amministrazione rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' dell'art. 700 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi derivanti da comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e devoluti in via di merito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, e 113 Cost. -, posto che i giudici a quibus, quali giudici ordinari, non avevano legittimazione a rendere giustizia nelle controversie di merito su cui erano chiamati ad esercitare i poteri di cautela d'urgenza, essendo queste riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo). - S nn. 82/1979; 5/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 290 e 312/1978, 285 e 305/1981, 559/1984,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R. nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, le quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile,

2) dichiara l'inammissibilità della questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 700 c.p.c. nella parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi derivanti da comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e devoluti in via di merito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sollevata in riferimento agli artt. 24 comma primo e 3 comma primo Cost. dal Pretore del lavoro di Genova con ordinanze 28 febbraio e 4 marzo 1978 (nn. 290 e 312/1978) e con riferimento anche all'art. 113 Cost. dal Pretore del lavoro di S. Pietro Vernotico con ordinanze 16 febbraio 1981 e 2 marzo 1984 (nn. 305/1981 e 559/1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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