Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1985

Corte cost., sent. 13 giugno 1985, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
185/1985
Data di deposito
13 giugno 1985
Data di decisione
12 giugno 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:185

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 10995

L'affidamento in prova al servizio sociale costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione, ovvero una modalita' di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto, il trattamento fuori dell'istituto, perche' ritenuto piu' idoneo al raggiungimento delle finalita', di prevenzione e di emenda, proprie della pena. Cosicche' il mancato computo di detto periodo, ai fini del computo del periodo di espiazione della pena, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione all'affidamento, contrasta con l'art. 13 Cost.. Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47 della l. 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non consente che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione. Con l'ulteriore precisazione che "la ritenuta computabilita' del periodo trascorso di affidamento, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione, nel calcolo della pena espiata vale infatti anche al fine di accertare se sia stata espiata oppure no almeno meta' della pena, al fine dell'ammissione, facoltativa, alla semiliberta'".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non consente che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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