Corte costituzionale
Sentenza n. 185/1985
Corte cost., sent. 13 giugno 1985, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 185/1985
- Data di deposito
- 13 giugno 1985
- Data di decisione
- 12 giugno 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:185
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 10995
L'affidamento in prova al servizio sociale costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione, ovvero una modalita' di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto, il trattamento fuori dell'istituto, perche' ritenuto piu' idoneo al raggiungimento delle finalita', di prevenzione e di emenda, proprie della pena. Cosicche' il mancato computo di detto periodo, ai fini del computo del periodo di espiazione della pena, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione all'affidamento, contrasta con l'art. 13 Cost.. Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47 della l. 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non consente che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione. Con l'ulteriore precisazione che "la ritenuta computabilita' del periodo trascorso di affidamento, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione, nel calcolo della pena espiata vale infatti anche al fine di accertare se sia stata espiata oppure no almeno meta' della pena, al fine dell'ammissione, facoltativa, alla semiliberta'".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non consente che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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