Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1985

Corte cost., sent. 25 maggio 1985, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
169/1985
Data di deposito
25 maggio 1985
Data di decisione
8 maggio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 116, comma 2, regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933

Parametri

Massime

Massima n. 10976

L'art. 116, secondo comma, ultima parte, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nel prevedere , come pena accessoria per il reato di emissione di assegni a vuoto, il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni, lungi dal superare ogni limite di razionalita' e di umanita', si adegua in modo evidente alle caratteristiche dei delitti configurati nei nn. 1 e 2 del primo comma dell'articolo. Inoltre, la mancata estensione della stessa pena accessoria ad altre ipotesi quali la truffa o l'appropriazione indebita non elimina "l'intrinseca giustificatezza della previsione in esame". Ne' puo' farsi discendere una violazione del principio di eguaglianza dalla maggiore severita' della pena prevista per l'inosservanza delle misure interdittive rispetto alla pena comminata per il reato principale. Infine, alla luce del principio - piu' volte affermato - secondo cui "l'efficacia rieducativa della pena non dipende tanto dalla sua durata, quanto soprattutto dal suo regime di esecuzione", insussistente appare il denunciato contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in parte qua, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.). - S. n. 342/1983, 22/1971 e 119/1975.

Massima n. 10977

Come gia' affermato dalla Corte il "principio di tassativita'" delle pene non e' violato dall'uso della formula "nei casi piu' gravi" - come quella adoperata, nel comminare, riguardo all'emissione di assegni a vuoto, la pena accessoria ivi prevista, dall'art. 116, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, dacche' tale formula "implica un piu' vincolato governo del potere discrezionale del giudice" il quale, nell'ambito della garanzia di legalita' rappresentata dalla fissazione dei minimi e massimi delle pene, deve comunque tener conto, nella valutazione della "gravita' del reato", dei criteri previsti in via generale dall'art. 133 cod. pen. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - S. n. 131/1970 e O. nn. 254/1982 e 195/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (inserito dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689), sollevata dal Pretore di Città di Castello, in riferimento all'art. 3, primo comma, ed all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del r.d. n. 1736 cit., sollevata dal Pretore di Città di Castello, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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