Corte costituzionale
Sentenza n. 167/1985
Corte cost., sent. 25 maggio 1985, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/1985
- Data di deposito
- 25 maggio 1985
- Data di decisione
- 6 maggio 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 61, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
- art. 56, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
Parametri
Massime
Massima n. 10972
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 56 e 61 della legge della regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, sulla elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma, Cost. - in quanto dette disposizioni non pongono un termine entro cui il procedimento amministrativo di verifica dei poteri debba essere completato dall'Assemblea regionale siciliana ed estendono il potere di convalida della stessa al controllo della regolarita' delle operazioni elettorali a differenza di quanto previsto per le Regioni a statuto ordinario, nelle quali la convalida ad opera del consiglio regionale concerne soltanto le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' degli eletti -, avendo lo stesso giudice a quo riconosciuto fondata la pregiudiziale eccezione di inammissibilita' del ricorso (introduttivo del giudizio davanti a lui), perche' proposto prima della conclusione del procedimento amministrativo - e quindi contro atti non definitivi - non essendo ancora intervenuta la delibera di convalida. - S n. 115/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 61 della legge della Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, sollevata dal T.A.R. per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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