Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1985

Corte cost., sent. 25 maggio 1985, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/1985
Data di deposito
25 maggio 1985
Data di decisione
6 maggio 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:167

Norme oggetto del giudizio

  • art. 61, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • art. 56, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951

Parametri

Massime

Massima n. 10972

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 56 e 61 della legge della regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, sulla elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma, Cost. - in quanto dette disposizioni non pongono un termine entro cui il procedimento amministrativo di verifica dei poteri debba essere completato dall'Assemblea regionale siciliana ed estendono il potere di convalida della stessa al controllo della regolarita' delle operazioni elettorali a differenza di quanto previsto per le Regioni a statuto ordinario, nelle quali la convalida ad opera del consiglio regionale concerne soltanto le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' degli eletti -, avendo lo stesso giudice a quo riconosciuto fondata la pregiudiziale eccezione di inammissibilita' del ricorso (introduttivo del giudizio davanti a lui), perche' proposto prima della conclusione del procedimento amministrativo - e quindi contro atti non definitivi - non essendo ancora intervenuta la delibera di convalida. - S n. 115/1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 61 della legge della Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, sollevata dal T.A.R. per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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