Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1985

Corte cost., sent. 24 maggio 1985, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/1985
Data di deposito
24 maggio 1985
Data di decisione
6 maggio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:164

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 772 del 15 dicembre 1972
  • art. 3, comma 2, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
  • art. 3, comma 1, legge n. 772 del 15 dicembre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 10963

Sono ammissibili le questioni di legittimita' costituzionale quando con l'ordinanza di rimessione si sottopongono al vaglio della Corte non gia' due interpretazioni alternative della legge ordinaria, omettendo cosi' di operare la necessaria scelta della norma ritenuta applicabile nel caso concreto, bensi' diverse valutazioni costituzionali di un'unica, ben determinata normativa. Pertanto, non rileva che il giudice a quo prospetti il duplice dubbio in termini di "alternativita'" dei parametri costituzionali invocati, trattandosi pur sempre di questioni chiaramente distinte che vanno, quindi, affrontate secondo gli schemi consueti alla Corte, allorche' una stessa norma sia censurata con contemporaneo riferimento a piu' precetti costituzionali. - Sulla inammissibilita' di questioni che prospettano interpretazioni alternative della norma impugnata, v. O. nn. 225/1983; 30/1984 e 182/1984.

Massima n. 10964

Non e' esatto che l'obbligo di prestare servizio militare armato sia un dovere di solidarieta' politica inderogabile per tutti i cittadini: viceversa, inderogabile dovere per tutti i cittadini e' la difesa della Patria, cui il servizio militare obbligatorio si ricollega, pur differenziandosene concettualmente ed istituzionalmente. Cosicche', mentre nessuna legge potrebbe esentare dal dovere di difesa della Patria previsto dall'art. 52, primo comma, Cost., in conformita' del secondo comma dello stesso articolo, il servizio militare e' obbligatorio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge ordinaria, purche' non siano violati altri precetti costituzionali. E la normativa di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, prevedendo per gli obbligati alla leva la possibilita' di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce in una deroga al dovere di difesa della Patria, poiche' il servizio militare armato puo' essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili anch'esse all'idea di difesa della Patria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 52 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale di detta legge). - S. n. 53/1967.

Massima n. 10965

La difesa della Patria - che e' condizione prima della conservazione della comunita' nazionale - rappresenta, per tutti i cittadini, senza esclusioni, un dovere inderogabile, collocato al di sopra di tutti gli altri, cosicche' esso trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare. Tale servizio, nel quale quindi non si esaurisce, per i cittadini, il dovere "sacro" di difesa della Patria, e' obbligatorio "nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge", purche' non siano violati altri precetti costituzionali. Pertanto, la possibilita' prevista dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento della obiezione di coscienza, per gli obbligati alla leva di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.

Massima n. 10966

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale allorche' la prospettazione del thema decidendum appare incoerente, se non addirittura contraddittoria, con inevitabili riverberi negativi sul petitum, cosi' da renderne i contorni incerti o, al limite, illogici. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sull'obiezione di coscienza, sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 19 e 21, primo comma, Cost. - sotto il profilo che, ove la difesa della Patria non debba essere ritenuta un inderogabile dovere per tutti i cittadini, non vi sarebbe ragione per affermare che l'esigenza fondamentale di rispettare le coscienze individuali debba riguardare solo coloro che abbiano fatto professione pubblica di certe convinzioni etiche, trattandosi di questione mal posta, perche' se riferita alla sola parte della legge che individua modi e procedure per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, omette di indicare le norme impugnate, mentre se riferita all'intera legge, la caducazione di questa verrebbe a privare del riconoscimento dell'obiezione di coscienza anche coloro i quali ne possono, al momento, beneficiare solo che manifestino le proprie convinzioni al riguardo). - S. nn. 67/1984 e 269/1984.

Massima n. 10967

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale che il giudice a quo si limita a sollevare "nei medesimi termini" di altre ordinanze dello stesso o di altro giudice, risultando indiscutibile la carenza di motivazione, non bastando ad assolvere il relativo onere una motivazione formulata esclusivamente per relationem. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sulla obiezione di coscienza, nella parte in cui non prefisserebbe un termine perentorio per la decisione sulla relativa istanza di riconoscimento, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. da un'ordinanza motivata unicamente per relationem). - v., da ultimo, O. nn. 7/1985 e 23/1985.

Massima n. 10968

Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e' utilizzabile, anche con riguardo al procedimento di ammissione al servizio sostitutivo civile, il meccanismo, operante in via generale, dell'istanza-diffida ai fini della formazione del silenzio-rifiuto. Alla determinazione legale del termine di sei mesi viene cosi' riconosciuto un duplice effetto: da un lato, quello di impedire, nell'interesse del buon andamento degli uffici, che, prima della scadenza di esso, l'amministrazione possa essere messa in mora ai fini della formazione del silenzio- rifiuto, e, dall'altro, quello di fissare il momento a partire dal quale il richiedente puo' subito attivare la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto, onde ottenere entro una scadenza predeterminabile l'accesso alla tutela giurisdizionale, per sentir dichiarare in sede di giudizio cognitorio l'obbligo dell'Amministrazione di decidere sull'istanza e, nel caso di persistente inerzia, per veder successivamente assumere in sede di giudizio di ottemperanza le necessarie misure coattive. Di conseguenza, detto termine non puo' essere considerato meramente ordinatorio, anche se non e' possibile pretendere una completa parita' con il servizio militare armato anche per quanto riguarda il momento iniziale del servizio, non potendo certamente dirsi omogenee le situazioni messe a confronto, basate come sono, rispettivamente, sull'automatismo dell'avvio al servizio armato e sulla necessita' di una domanda motivata (peraltro meramente eventuale e, quindi, non preventivabile) da parte dell'interessato per l'ammissione al servizio sostitutivo civile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui, stabilendo che il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda, non prevederebbe un termine perentorio per decidere sulla stessa).

Massima n. 10969

La Corte non puo' sollevare d'ufficio le questioni di legittimita' costituzionale ove facciano difetto i presupposti di incidentalita' necessari, cioe' quando le norme impugnate non influiscano sulla risoluzione dei quesiti posti dal giudice a quo. (Nella specie, la Corte non ha ritenuto di accogliere la sollecitazione della parte privata ad esaminare anche la questione di legittimita' costituzionale dell'art.3, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sulla obiezione di coscienza, nella parte in cui prevede la istituzione di una commissione consultiva - con riferimento agli artt. 2, 3, 15, 19 e 21 Cost. -, attesoche' la norma relativa al parere della commissione non incideva sulle questioni di portata generale, senz'altro pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti singoli punti della detta legge, ne' sulla questione concernente l'art. 3, secondo comma, della stessa, in quanto con essa si era contestata non la durata del termine, ma la sua sostanziale indeterminatezza). - S. nn. 29/1964; 383/1973 e 122/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 52 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza del 15 aprile 1980 (r.o. n. 727 del 1980);

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 19 e 21, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza del 15 aprile 1980 (r.o. n. 727 del 1980);

c) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza del 15 aprile 1980 (r.o. n. 727 del 1980);

d) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con due ordinanze dell'11 luglio 1978 (r.o. n. 357 e n. 358 del 1979);

e) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con sette ordinanze del 14 luglio 1981 (r.o. da n. 849 a n. 855 del 1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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