Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1985

Corte cost., sent. 24 maggio 1985, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/1985
Data di deposito
24 maggio 1985
Data di decisione
6 maggio 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:161

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 164 del 14 aprile 1982
  • art. 1, legge n. 164 del 14 aprile 1982

Parametri

Massime

Massima n. 10951

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale di una disposizione di legge sopravvenuta qualora non risulti che nel giudizio di merito se ne possa o se ne debba fare applicazione, stante la mancanza dei presupposti di diritto per la sua applicabilita' al caso di specie. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 14 aprile 1982, n. 164 - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost. - in quanto, nel giudizio "a quo" e' dedotta la domanda, proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della detta legge, da un soggetto transessuale al fine di ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso, mentre il rilascio dell'attestazione di cui alla disposizione impugnata presuppone invece gia' avvenuta la rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso ed il conseguente adempimento, da parte dell'ufficiale di stato civile competente, dell'ordine di effettuare la rettificazione medesima).

Massima n. 10952

La disposizione dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, ha carattere e portata generali perche' innova - in tema di rettificazione giudiziale degli atti dello stato civile - la normativa contenuta nell'art. 454 cod. civ.. Essa riguarda infatti tutte le ipotesi di rettificazione in forza di sentenza dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, prendere in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente o a seguito di intervento medico-chirurgico.

Massima n. 10953

Non e' esatto che l'identita' sessuale sia soltanto quella determinata dagli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita, o modificati per naturale evoluzione, ancorche' coadiuvata da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi gia' esistenti ed a promuoverne il naturale sviluppo; ne' puo' dirsi che l'intervento chirurgico diretto alla modificazione dei caratteri sessuali violi il principio della indisponibilita' del proprio corpo e il diritto alla salute di chi vi si sottopone, posto che detto principio e' salvaguardato dalla legge 14 aprile 1982, n. 164, in tema di transessualismo, dalla necessita' del previo intervento autorizzatorio del tribunale, e devono ritenersi consentiti tutti gli interventi diretti alla tutela della salute psichica dell'interessato, ivi compreso quello rivolto ad eliminare l'affezione da sindrome transessuale facendo coincidere il soma con la psiche. Ne' puo' ritenersi violato l'art. 2 Cost. per il fatto che sia assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identita' sessuale, da considerare aspetto e fattore di svolgimento della personalita': diritto che gli altri membri della collettivita' sono tenuti a riconoscere, per dovere di solidarieta' sociale. Infine, v'e' da osservare che il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali, cosi' come la certezza dei rapporti giuridici. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, il quale prevede "la rettificazione di cui all'art. 454 cod. civ." anche "in forza di sentenza di tribunale passata in giudicato che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenuta modificazione dei suoi caratteri essenziali").

Massima n. 10954

Per giurisprudenza costante, gli atti dispositivi del proprio corpo, quando sono rivolti alla tutela della salute, anche psichica, devono ritenersi leciti.

Massima n. 10955

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata sulla base della prospettazione di circostanze puramente ipotetiche, allo stato inesistenti, e proposta con censure non riguardanti il caso di specie ma dedotte in via meramente eventuale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sollevata, in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost. - sotto il profilo che, essendo il mutamento di sesso del transessuale, sottopostosi ad operazione chirurgica, soltanto apparente in quanto continuerebbe in realta' ad appartenere al sesso originario, si avrebbe uno sconvolgimento dell'"ordine naturale della societa' familiare" conseguente alla rettificazione giudiziale dell'identita' sessuale, del tutto ingiustificato, sia nell'ipotesi di scioglimento del precedente matrimonio sia qualora il transessuale, ottenuta la rettificazione giudiziale, contraesse nuovo matrimonio, il che, oltretutto, determinando uno squilibrio nella diversita' delle figure genitoriali, consentirebbe a costui di sottrarsi ai suoi fondamentali doveri nei confronti dei figli -, posto che, a prescindere dalla considerazione che lo scioglimento del matrimonio e' provocato non dalla rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, di cui alla disposizione impugnata, ma dalla sentenza che tale rettificazione dispone, nella specie, l'attore nel giudizio "a quo" non ha mai contratto matrimonio e trattasi di soggetto incapace a procreare gia' da prima dell'intervento chirurgico, e che non risulta avere figli adottivi).

Massima n. 10956

La Corte non ha potere ne' e' tenuta a pronunciarsi riguardo ad un parametro costituzionale di riferimento che, nell'ordinanza di rimessione, risulta richiamato soltanto in relazione a questioni ritenute "astrattamente prospettabili" e considerate irrilevanti dallo stesso giudice "a quo".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili:

a) le questioni di costituzionalità dell'art. 5 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sollevate, con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, sollevate, con riferimento agli artt. 29 e 30 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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