Corte costituzionale
Sentenza n. 159/1985
Corte cost., sent. 23 maggio 1985, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/1985
- Data di deposito
- 23 maggio 1985
- Data di decisione
- 6 maggio 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 5, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
- legge n. 131 del 26 aprile 1983
- art. 20, comma 6, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
- art. 20, comma 10, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
- art. 20, comma 11, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
- art. 22, comma 5, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
- art. 22, comma 6, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
- art. 22, comma 7, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
- art. 19, comma 1, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
- art. 19, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
- art. 20, comma 3, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
- art. 20, comma 7, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 10936
Riguardo alle controversie concernenti solo la legittimita' del provvedimento istitutivo del tributo, la giurisdizione di annullamento del giudice amministrativo trae fondamento dal testo stesso della Costituzione e non puo' ritenersi intaccata dai distinti ed autonomi poteri di cognizione attribuiti agli organi del contenzioso tributario; il che trova conferma nell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, il quale dispone che "gli atti generali, se ritenuti illegittimi, sono disapplicati dalla commissione (tributaria) in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente". Pertanto, la delibera dei Comuni istitutiva della sovraimposta sui fabbricati (SOCOF), avendo natura giuridica di atto amministrativo generale, ben puo' essere impugnata dinanzi al TAR per vizi di legittimita'.
Massima n. 10937
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando non risulti pregiudiziale rispetto alla definizione della causa di merito, in quanto nell'ordinanza di rinvio non e' detto, ne' si riesce a scorgere, come le disposizioni censurate possano trovare applicazione nel giudizio dal quale essa trae origine. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in l. 26 aprile 1983, n. 131 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. - poiche', nella specie, l'esito della controversia, concernente l'applicazione della sovraimposta comunale sui fabbricati, non potrebbe in alcun senso dipendere dall'eventuale accoglimento della censura, che si riferisce esclusivamente alla detraibilita' dell'onere scontato con il versamento della SOCOF in sede di altre imposizioni fiscali).
Massima n. 10938
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando la pronuncia della Corte, di accoglimento o di rigetto, risulti comunque ininfluente nel giudizio di merito dal quale essa trae origine. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 20, sesto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, poiche' nell'ordinanza di rinvio non e' spiegato se i ricorrenti nel giudizio "a quo", i quali agiscono per ottenere l'annullamento della delibera istitutiva della sovraimposta comunale sui fabbricati, derivino il proprio reddito dal possesso di uno solo o di piu' fabbricati, e nell'un caso o nell'altro gli stessi non hanno interesse alla rimozione di una norma posta per alleviare la denunciata imposizione fiscale).
Massima n. 10939
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale allorche' e' da escludere che la richiesta declaratoria d'incostituzionalita' delle disposizioni denunciate possa influire sulla decisione della causa di merito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, decimo e undicesimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. -, concernente l'irrazionalita' delle discriminazioni derivanti dall'applicazione della sovraimposta sui fabbricati quando l'aliquota del tributo sia fissata dal Comune nella misura dell'8%, poiche', nella specie, la delibera impugnata dinanzi al giudice "a quo" istituisce la SOCOF con un'aliquota non dell'8% bensi' del 20%).
Massima n. 10940
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando non risulti pregiudiziale rispetto alla definizione della causa di merito, in quanto nell'ordinanza di rinvio non e' detto, ne' si riesce a scorgere, come le disposizioni censurate possano trovare applicazione nel giudizio dal quale essa trae origine. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, quinto, sesto e settimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131 - sollevata in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. - poiche', nella specie, l'esito della controversia, concernente l'applicazione della sovraimposta comunale sui fabbricati, non potrebbe in alcun senso dipendere dall'eventuale accoglimento della censura, che non coinvolge direttamente la norma impositiva della SOCOF, ma afferisce sotto piu' versi alle modalita' applicative del tributo).
Massima n. 10941
La prestazione pecuniaria, pur quando si configuri come onere fiscale in senso proprio, e' imposta "in base" alla legge, come prescrive il precetto di cui all'art. 23 Cost., ogni qualvolta sia adeguatamente delimitata la discrezionalita' dell'ente impositore, che non puo', ne' deve, mai trasmodare in arbitrio. Tale requisito e' soddisfatto per quanto riguarda la sovraimposta comunale sui fabbricati poiche' la legge istitutiva, oltre ad individuarne l'oggetto, ne fissa non solo l'aliquota piu' elevata ma tutte le altre applicabili a scelta del Comune e regola gli adempimenti dell'autorita' impositrice e del soggetto passivo. Pertanto, circondata da queste cautele, la previsione della potesta' impositiva non si risolve certamente in una delega in bianco al Comune, anche se lascia all'ente autonomo la facolta' di istituire, oppur no, la sovraimposta e di determinare l'aliquota. In tal guisa, l'imposizione del tributo e' giustificata, non solo dal perseguimento di un'esigenza di indubbio rilievo costituzionale, qual'e' quella dell'autonomia locale, ma anche dall'adozione di criteri normativi che rispondono ai dettami del precetto costituzionale succitato: criteri, i quali andranno di volta in volta applicati in rapporto sia al fabbisogno del Comune, sia al contributo esigibile dai possessori di reddito da fabbricato nel relativo territorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui attribuisce ai Comuni la facolta' di istituire la SOCOF e di fissare diverse aliquote, sollevata nell'assunto che la previsione della detta disposizione vulneri la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione). - S. n. 257/1982.
Massima n. 10942
Il differente trattamento che deriva ai contribuenti dalle scelte fatte da ciascun Comune in ordine all'applicazione della sovraimposta sui fabbricati, nella propria sfera territoriale, e' conseguenza inevitabile del fatto che gli enti impositori godono di autonomia, e possono esercitarla secondo diverse valutazioni, senza che cio' comporti violazione di precetti costituzionali. Ne' tale tributo risulta illegittimo, perche', data la sua finalita' e struttura, avrebbe dovuto colpire altre categorie di reddito che non vengono gravate e lasciare ferma l'esenzione del reddito delle abitazioni non di lusso, trattandosi di scelta rientrante nella discrezionalita' del legislatore fiscale, il cui esercizio e' censurabile solo quando si traduca in opzioni irrazionali od arbitrarie. Trattandosi poi di una imposizione straordinaria e circoscritta ad un solo anno, e per giunta reale, non concreta alcun vizio di illegittimita' costituzionale la previsione di un'aliquota proporzionale, invece che progressiva, giacche' all'ordinamento tributario nel suo complesso, non al singolo tributo, si riferisce la progressivita' indicata nell'art. 53 Cost. e del resto il principio di progressivita', se inteso nel senso che l'aliquota aumenta con il crescere del reddito, presuppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale del contribuente, ravvisabile solo nelle imposte personali. Neppure, infine, puo' ritenersi arbitraria l'imposizione per il fatto che colpisce i soli redditi dei fabbricati, e non anche quelli derivanti da altre fonti, pur essendo il tributo diretto a sopperire ai bisogni della intera collettivita' locale, in quanto si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, non irragionevole, e l'imposizione e' correlata ad un indice certamente rivelatore di capacita' contributiva, qual'e' il reddito di un fabbricato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53, primo e secondo comma, Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui, nell'istituire la SOCOF, prevede: differenze nel trattamento dei contribuenti dipendenti dalle scelte compiute da ciascun contribuente, discriminazioni qualitative dei redditi colpiti, aliquota proporzionale in luogo di quella progressiva, tassazione dei soli redditi da fabbricati e non anche di quelli derivanti da altre fonti). - Sul principio di progressivita' v. S. nn. 12/1960; 30/1964 e 23/1968. - Sui poteri di censura della Corte costituzionale in materia di legislazione fiscale v. S. nn. 120/1972; 62/1977 e 126/1979. - In tema di autonomia impositiva dei Comuni v. S. nn. 51/1960; 64/1965 e 113/1970.
Massima n. 10943
La previsione di esenzione dalle imposte non equivale sempre ad un riconoscimento legislativo dell'insussistenza della capacita' contributiva. Infatti, nel caso dell'esenzione dall'ILOR di unita' immobiliari ritenute improduttive, la norma di esonero e' espressamente dettata per sottrarre alla imposizione fattispecie che altrimenti vi sarebbero soggette, per cui presuppone la capacita' contributiva all'atto stesso in cui esclude, per motivi extrafiscali, l'applicazione della disciplina ordinaria. Di conseguenza, non viola il principio costituzionale della capacita' contributiva l'assoggettamento alla sovraimposta comunale sui fabbricati (SOCOF) dei redditi tratti da unita' immobiliari esenti dall'ILOR, anche perche' - pur a voler ritenere che il disconoscimento della capacita' contributiva, e l'intangibilita' della disposizione legislativa che lo sancisce, potrebbero operare esclusivamente in relazione a quella determinata imposta per la quale e' stabilito l'esonero - la SOCOF costituisce un tributo, dopotutto, distinto dall'ILOR, sia nella sfera di applicazione dell'onere, sia in quella delle relative esenzioni. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui assoggetta alla SOCOF i redditi esenti da ILOR).
Massima n. 10944
L'esclusione dalla sovrimposta comunale sui fabbricati (SOCOF) dei redditi derivanti da fabbricati rurali e da fabbricati strumentali all'esercizio di imprese - sancita dall'art. 20, terzo e settimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131) - discende come logica conseguenza proprio dal criterio, adottato dal legislatore, di gravare solo il reddito dei fabbricati; il reddito escluso e' infatti diverso perche' deriva rispettivamente da impresa agricola (art. 20, terzo comma) o commerciale (art. 20, settimo comma) e se l'imposizione avesse colpito anche tali componenti del reddito di impresa, si sarebbe dovuta attrarre nel prelievo ogni altra componente di quest'ultimo reddito, conferendo al tributo tutt'altra struttura da quella voluta. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni succitate, nelle parti in cui escludono dalla tassazione con la SOCOF i redditi derivanti da fabbricati rurali e da fabbricati strumentali all'esercizio di imprese).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), sollevata con le ordinanze in epigrafe dal TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. e dal TAR del Veneto, in riferimento all'art. 53 Cost.;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, sesto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, decimo e undicesimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quinto, sesto e settimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con le ordinanze in epigrafe dal TAR del Veneto, in riferimento all'art. 53 Cost.;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire la SOCOF e di fissare diverse aliquote, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in riferimento all'art. 23 Cost.;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui, nell'istituire la SOCOF, colpisce i soli redditi dei fabbricati, sollevata con le ordinanze in epigrafe dal TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e dal TAR del Veneto, in riferimento all'art. 53 Cost.;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui assoggetta alla SOCOF i redditi esenti da ILOR, sollevata con le ordinanze in epigrafe dal TAR del Veneto, in riferimento all'art. 53 Cost.;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo e settimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, sollevata con le ordinanze in epigrafe dal TAR del Veneto, in riferimento all'art. 53 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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