Corte costituzionale
Sentenza n. 155/1985
Corte cost., sent. 23 maggio 1985, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 155/1985
- Data di deposito
- 23 maggio 1985
- Data di decisione
- 6 maggio 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:155
Norme oggetto del giudizio
- delibera leg.va provincia Bolzano del 1° dicembre 1976
- art. 4, delibera leg.va provincia Bolzano del 1° dicembre 1976
- art. 2, comma 3, delibera leg.va provincia Bolzano del 1° dicembre 1976
- art. 3, delibera leg.va provincia Bolzano del 1° dicembre 1976
Parametri
- art. 120, ultimo co., Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 61, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 10919
Non e' ammissibile, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, la costituzione delle parti dopo la scadenza del termine di venti giorni decorrente dalla data del deposito del ricorso, avendo tale termine carattere perentorio. - v., in senso conforme, S. n. 71/1982.
Massima n. 10920
Il disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, attraverso la istituzione di un albo professionale per giardinieri, persegue, in concreto, lo scopo di predeterminare, verificandone la sussistenza, le "condizioni minime di natura quantitativa (art. 1) e qualitativa (art. 2)" necessarie per poter "richiedere misure di incentivazione previste da leggi regionali" (art. 4): pertanto, non pone vincoli o limitazioni di sorta all'esercizio della professione di giardiniere nella provincia di Bolzano, ne' istituisce un ordine o collegio professionale di autogoverno della categoria. Di conseguenza, non contrasta con i principi costituzionali di salvaguardia della liberta' di iniziativa economica e del diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale di detto disegno di legge, sollevata in riferimento agli artt. 41 e 120, ultimo comma, Cost., sotto il profilo che esso illegittimamente condizionerebbe l'esercizio dell'attivita' di giardiniere all'iscrizione di un apposito albo).
Massima n. 10921
L'art. 4 del disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, che riguardo alle aziende giardiniere riserva le misure di incentivazione a quelle sole che abbiano determinate dimensioni minime (e siano gestite direttamente, autonomamente e personalmente da soggetti in possesso di dati requisiti), persegue lo scopo di evitare la eccessiva dispersione dei benefici e di premiare la professionalita' degli operatori del settore, e tale finalita' e' sicuramente ragionevole e non incide affatto sul diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo succitato - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. - sotto il profilo che illegittimamente tale disposizione riserverebbe, in via preventiva e generale, delle incentivazioni alle sole aziende che abbiano determinate dimensioni).
Massima n. 10922
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando non siano indicati il o i parametri costituzionali che risulterebbero violati, ne' sia possibile la loro individuazione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, in quanto sollevata senza indicazione del parametro di riferimento, peraltro non individuabile dalla censura governativa cosi' come prospettata).
Massima n. 10923
L'art. 61, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige - nel disporre che negli ordinamenti degli enti pubblici locali siano inserite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi - non impone soltanto l'obbligo di applicare il principio della proporzionalita' nella composizione degli organi collegiali, ma esige, testualmente, che vengano dettate le regole atte a renderlo operante nelle situazioni specificamente disciplinate. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 3 del disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, relativo alla istituzione di un albo provinciale per giardinieri, in quanto la commissione da esso prevista, cui e' affidato il compito di "reggere" tale albo, costituisce un organo della provincia, incardinato presso l'assessorato per l'agricoltura e le foreste, e nel disciplinarla, il legislatore provinciale non ha osservato l'obbligo posto dalla disposizione statutaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la costituzione nel presente giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero disegno di legge recante "Istituzione di un albo professionale per giardinieri" approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, sollevata in riferimento agli artt. 41 e 120 Cost. con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del disegno di legge provinciale sopra specificato;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del medesimo disegno di legge provinciale, sollevata con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del predetto disegno di legge provinciale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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