Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1985

Corte cost., sent. 23 maggio 1985, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/1985
Data di deposito
23 maggio 1985
Data di decisione
6 maggio 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:155

Norme oggetto del giudizio

  • delibera leg.va provincia Bolzano del 1° dicembre 1976
  • art. 4, delibera leg.va provincia Bolzano del 1° dicembre 1976
  • art. 2, comma 3, delibera leg.va provincia Bolzano del 1° dicembre 1976
  • art. 3, delibera leg.va provincia Bolzano del 1° dicembre 1976

Parametri

Massime

Massima n. 10919

Non e' ammissibile, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, la costituzione delle parti dopo la scadenza del termine di venti giorni decorrente dalla data del deposito del ricorso, avendo tale termine carattere perentorio. - v., in senso conforme, S. n. 71/1982.

Massima n. 10920

Il disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, attraverso la istituzione di un albo professionale per giardinieri, persegue, in concreto, lo scopo di predeterminare, verificandone la sussistenza, le "condizioni minime di natura quantitativa (art. 1) e qualitativa (art. 2)" necessarie per poter "richiedere misure di incentivazione previste da leggi regionali" (art. 4): pertanto, non pone vincoli o limitazioni di sorta all'esercizio della professione di giardiniere nella provincia di Bolzano, ne' istituisce un ordine o collegio professionale di autogoverno della categoria. Di conseguenza, non contrasta con i principi costituzionali di salvaguardia della liberta' di iniziativa economica e del diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale di detto disegno di legge, sollevata in riferimento agli artt. 41 e 120, ultimo comma, Cost., sotto il profilo che esso illegittimamente condizionerebbe l'esercizio dell'attivita' di giardiniere all'iscrizione di un apposito albo).

Massima n. 10921

L'art. 4 del disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, che riguardo alle aziende giardiniere riserva le misure di incentivazione a quelle sole che abbiano determinate dimensioni minime (e siano gestite direttamente, autonomamente e personalmente da soggetti in possesso di dati requisiti), persegue lo scopo di evitare la eccessiva dispersione dei benefici e di premiare la professionalita' degli operatori del settore, e tale finalita' e' sicuramente ragionevole e non incide affatto sul diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo succitato - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. - sotto il profilo che illegittimamente tale disposizione riserverebbe, in via preventiva e generale, delle incentivazioni alle sole aziende che abbiano determinate dimensioni).

Massima n. 10922

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando non siano indicati il o i parametri costituzionali che risulterebbero violati, ne' sia possibile la loro individuazione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, in quanto sollevata senza indicazione del parametro di riferimento, peraltro non individuabile dalla censura governativa cosi' come prospettata).

Massima n. 10923

L'art. 61, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige - nel disporre che negli ordinamenti degli enti pubblici locali siano inserite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi - non impone soltanto l'obbligo di applicare il principio della proporzionalita' nella composizione degli organi collegiali, ma esige, testualmente, che vengano dettate le regole atte a renderlo operante nelle situazioni specificamente disciplinate. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 3 del disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, relativo alla istituzione di un albo provinciale per giardinieri, in quanto la commissione da esso prevista, cui e' affidato il compito di "reggere" tale albo, costituisce un organo della provincia, incardinato presso l'assessorato per l'agricoltura e le foreste, e nel disciplinarla, il legislatore provinciale non ha osservato l'obbligo posto dalla disposizione statutaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la costituzione nel presente giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero disegno di legge recante "Istituzione di un albo professionale per giardinieri" approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, sollevata in riferimento agli artt. 41 e 120 Cost. con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del disegno di legge provinciale sopra specificato;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del medesimo disegno di legge provinciale, sollevata con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del predetto disegno di legge provinciale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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