Corte costituzionale
Sentenza n. 153/1985
Corte cost., sent. 23 maggio 1985, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 153/1985
- Data di deposito
- 23 maggio 1985
- Data di decisione
- 6 maggio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge della Regione Abruzzo n. 87 del 28 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 10914
E' solo attraverso l'applicazione delle usuali regole di ermeneutica che si possono individuare le norme di principio che devono essere osservate dalle Regioni a statuto ordinario, essendo queste tenute ad adeguarsi non gia' agli specifici disposti legislativi ma piuttosto ai criteri generali, per cui va loro riconosciuta in ogni caso una qualche discrezionalita' quanto meno nell'adattamento delle norme statali alle esigenze locali. - S. nn. 97/1974 e 83/1982.
Massima n. 10915
L'art. 15 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n. 87, che ha istituito l'ente regionale di sviluppo agricolo, nella parte in cui attribuisce al personale del disciolto Ente Fucino lo stato giuridico ed economico di quello regionale e liquida a favore degli interessati il fondo integrativo di previdenza, non contrasta con alcun principio della legislazione statale (ed in particolare con gli artt. 5, lett. e, della legge 30 aprile 1976, n. 386 e 14 e 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70), ne' e' dubitabile che, in forza del divieto della "reformatio in peius" del trattamento economico spettante al personale passato alle regioni, quello proveniente dall'Ente Fucino debba continuare a percepire il trattamento economico migliore del quale fruiva presso tale ente anche dopo l'entrata in vigore della detta legge abruzzese, la quale non puo' non essere interpretata alla stregua di quei principi. D'altra parte, l'art. 15 succitato non contiene direttamente la disciplina della materia, ma con il primo comma fa rinvio alle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione Abruzzo, materia la quale e' stata disciplinata dalla legge regionale abruzzese 2 agosto 1973, n. 32, della quale la Corte ha avuto occasione di esaminare la legittimita' proprio con riguardo ai parametri costituzionali degli artt. 36 e 97, riconoscendo che questi non sono violati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione Abruzzo n. 87 del 1978, sollevate sotto il profilo che esso non avrebbe fatto salvo il principio del divieto della "reformatio in peius" del trattamento economico gia' raggiunto dai dipendenti pubblici, avrebbe creato fasce retributive ristrette negando il giusto riconoscimento alla qualita' del lavoro ed eliminato ogni forma di incentivi morali ed economici, non determinando ne' le sfere di competenza ne' le attribuzioni ne' le responsabilita' dei dipendenti e ponendo a base di ogni progressione economica la sola anzianita'). - S. n. 277/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n. 87 ("Istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo") sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, 36 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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