Corte costituzionale
Sentenza n. 148/1985
Corte cost., sent. 14 maggio 1985, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/1985
- Data di deposito
- 14 maggio 1985
- Data di decisione
- 3 maggio 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, lett. a), delibera legislativa Regione Siciliana del 31 luglio 1980
- art. 9, lett. b), delibera legislativa Regione Siciliana del 31 luglio 1980
- art. 48, delibera legislativa Regione Siciliana del 31 luglio 1980
- art. 34, delibera legislativa Regione Siciliana del 23 dicembre 1980
Parametri
Massime
Massima n. 10905
I termini per la costituzione delle parti nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale hanno carattere perentorio, per cui, ove sia impugnata una legge regionale dallo Stato, e' inammissibile la costituzione della Regione resistente se avvenuta fuori termine.
Massima n. 10906
Come la Corte ha piu' volte affermato, la mancata promulgazione degli articoli impugnati comporta la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso un disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale, riguardo al quale si dubita che sia compatibile con la Costituzione o con altre disposizioni di pari valore. (Cessazione della materia del contendere relativamente ai ricorsi con cui il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9, lett.a) e b), e 48 del disegno di legge sulla istituzione delle unita' sanitarie locali, e dell'art. 34 del disegno di legge sull'ordinamento interno dei servizi sanitari e sull'attuazione del sistema informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale, approvato il 23 dicembre 1980 - in riferimento agli artt. 51, 65 e 97 Cost. -, avendo il Presidente della Regione promulgato i disegni di legge suddetti con omissione degli articoli impugnati, come attestato dalle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87 e 6 gennaio 1981, n. 6). - S. nn. 13 e 54/1983; 115/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 16/1980 e 2/1981, e dichiarata l'inammissibilità della costituzione della Regione Siciliana nel primo ricorso,
dichiara la cessazione della materia del contendere sui ricorsi, proposti dal Commissario dello Stato contro la Regione Siciliana, per l'annullamento degli artt. 9 a) e b) e 48 del disegno di legge (Istituzione delle unità sanitarie locali) approvato il 31 luglio 1980 e poi esclusi dalla promulgazione, e dell'art. 34 del disegno di legge (Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 riguardante la istituzione delle unità sanitarie locali) approvato il 23 dicembre 1980 e poi escluso dalla promulgazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO -ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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