Corte costituzionale
Sentenza n. 146/1985
Corte cost., sent. 14 maggio 1985, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/1985
- Data di deposito
- 14 maggio 1985
- Data di decisione
- 3 maggio 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:146
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 20 del 27 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 10901
Al giudice a quo non e' consentito di esprimersi in forma dubitativa sulla norma da applicare, dovendo il giudizio di legittimita' costituzionale essere chiesto e pronunciato non in via astratta o ipotetica, ma solo rispetto ad una disposizione che il giudice di merito ritiene di dovere applicare, poiche' il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale, e solo quando il dubbio investe una norma della cui applicazione il giudice ordinario dimostri di non poter prescindere si concretizza il fenomeno della pregiudizialita' e trova posto la sospensione del procedimento. Pertanto e' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, nella parte in cui prevede sanzioni penali per reati elettorali - sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 25 e 117 Cost. -, dato che nell'ordinanza di rimessione viene affermato che i comportamenti addebitati agli imputati integrano "apparentemente" la fattispecie prevista "dal combinato disposto degli artt. 3 della legge 31 gennaio 1963, n. 1, 49 legge reg. n. 20/1968 e 100 T.U. 30 marzo 1957, n. 361" e viene prospettata in via alternativa l'applicazione nel giudizio a quo di tali norme, ovvero degli artt. 1 legge 17 febbraio 1968, n. 108, e 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. - S. nn. 300/1983 e 182/1984.
Massima n. 10902
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale con la quale si chieda sostanzialmente una sentenza additiva, implicante - nell'ambito delle possibili diverse soluzioni - scelte discrezionali che non rientrano nella competenza della Corte, essendo riservate al Parlamento. Pertanto e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, in materia di reati elettorali - sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 25 117 Cost. -, posto che, nella specie, l'incertezza sulla norma da applicare in concreto potrebbe riverberarsi anche sul tipo di petitum avuto di mira dal giudice a quo, quasi che alla richiesta declaratoria di illegittimita' di detta norma si dovesse accompagnare, per coprire il conseguente vuoto, l'estensione del trattamento predisposto dagli artt. 1 della legge 13 febbraio 1968, n. 108, e 90 del d.P.R. 15 maggio 1960, n. 570, per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, ed una risposta del genere esulerebbe chiaramente dai poteri della Corte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Friuli- Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20 (Legge elettorale regionale), "nella parte in cui prevede sanzioni penali", sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 25 e 117 della Costituzione, dal Tribunale di Udine con ordinanza del 9 giugno 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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