Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1985

Corte cost., sent. 2 maggio 1985, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/1985
Data di deposito
2 maggio 1985
Data di decisione
29 aprile 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 180, comma 1, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 10855

Spetta alla Corte costituzionale individuare l'oggetto della questione di legittimita' sottoposta al suo esame con l'ordinanza di rimessione del giudice di merito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la sua pronuncia andasse circoscritta alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180, comma primo, cod. pen. mil. pace - il quale prevede come reato la presentazione collettiva ad opera di almeno dieci militari o di uno solo previo accordo con gli altri, di una istanza, esposto o reclamo -, non essendo stata sottoposta a sindacato, malgrado talune ambiguita' verbali contenute nelle ordinanze dei giudici remittenti, anche il secondo comma di detto articolo - che prevede come distinto reato, e punisce con pena piu' severa, la presentazione collettiva ad opera di almeno quattro persone di un'istanza, esposto o reclamo mediante manifestazione pubblica).

Massima n. 10856

Pur non essendovi dubbio che anche la forma collettiva di manifestazione del pensiero sia garantita dall'art. 21 Cost. e che la garanzia costituzionale si estenda in linea di principio ad ogni modalita' di esercizio di detta liberta', e' pero' innegabile che tali modalita' possono essere oggetto di regolamentazione, con conseguente limitazione all'esercizio del diritto, subordinatamente alla duplice condizione che essa non renda difficile o addirittura impossibile l'esercizio disciplinato e sia giustificata dalla protezione di altri valori costituzionali. Peraltro, nel limite posto dall'art. 180, primo comma, cod. pen. mil. pace, il quale - nel prevedere come reato la presentazione collettiva ad opera di almeno dieci militari o di uno solo previo accordo con gli altri, di una istanza, esposto o reclamo - punisce in modo indiscriminato e generico ogni istanza o rimostranza rivolta in forma collettiva all'autorita' militare (anche se attuata tramite comportamento, come l'astensione dal rancio), non ricorre ne' l'una ne' l'altra condizione, giacche' esso da un lato finisce con il criminalizzare la forma collettiva di manifestazione come tale e dall'altro la limitazione stessa non trova sostegno nella protezione costituzionale di valori attinenti all'ordinamento delle Forze armate. Infatti, secondo l'indirizzo interpretativo che si e' venuto affermando nella giurisprudenza del Tribunale supremo militare, vanno enucleate dalla fattispecie del reclamo collettivo, per ricondurle a fattispecie di sedizione in senso stretto (quali quelle di cui agli artt. 182 o 183 di detto codice), le manifestazioni di dissenso le quali, soprattutto per le modalita' o le circostanze, siano caratterizzate dall'ostilita' o ribellione verso le istituzioni o gli ordinamenti militari; cosicche' la norma impugnata, colpendo la pacifica manifestazione collettiva di dissenso - o la pacifica formulazione collettiva di petizione - dei militari nei confronti delle autorita' militari, colpisce una mera manifestazione collettiva di pensiero in quanto tale, senza che cio' trovi giustificazione nella necessita' di preservare l'ordine legalmente costituito da turbative violente, e questo comporta un limite penalmente sancito alla liberta' di manifestazione del pensiero di cosi' ampia portata, da comprimere il cennato diritto rendendo difficile o addirittura impossibile l'esercizio di questo in un suo atteggiamento essenziale. Ne' puo' ritenersi che detto limite trovi giustificazione nella protezione di valori attinenti all'ordinamento delle Forze armate, tenuto conto che questo a norma dell'art. 52 Cost. deve informarsi allo spirito democratico della Repubblica. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 21 e 52, comma terzo, Cost. (restando assorbiti i profili di illegittimita' costituzionale in riferimento agli altri parametri invocati) - l'art. 180, primo comma, cod. pen. mil. pace. - S nn. 120/1957; 87/1966; 65/1970; 16/1973 e 71/1978.

Massima n. 10857

La garanzia di cui all'art. 21 Cost. - in quanto estesa in linea di principio ad ogni modalita' di esercizio della liberta' di manifestazione del pensiero, in relazione al particolare valore che questa riveste per lo sviluppo dell'ordinamento democratico - comprende anche le forme collettive di tale manifestazione, come essenziali alla liberta' di cui si tratta, essendo necessarie (cosi' come quelle individuali in rappresentanza collettiva che in essa sono incluse) al fine di dare corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali. Anche se dette modalita', al pari delle altre, possono essere oggetto di regolamentazione, con conseguente limitazione all'esercizio del diritto, non v'e' dubbio che la legittimita' dei limiti sia subordinata alla duplice condizione che non rendano difficile o addirittura impossibile l'esercizio disciplinato e siano giustificati dalla protezione di altri valori costituzionali. - S nn. 1/1956; 51/1960; 9/1965; 131/1973 e 106/1974.

Massima n. 10858

La pacifica manifestazione del dissenso dei militari nei confronti dell'autorita' militare - anche e soprattutto in forma collettiva per l'espressione di esigenze collettive attinenti alla disciplina o al servizio - oltre a costituire estrinsecazione della liberta' di manifestazione del pensiero, e quindi del principio democratico in relazione al quale il nostro ordinamento si qualifica, non soltanto concorre alla garanzia di pretese fondate o astrattamente formulabili sulla base della normativa vigente e quindi all'attuazione di questa, ma promuove lo sviluppo in senso democratico dell'ordinamento delle Forze armate e quindi contribuisce ad attuare il precetto di cui all'art. 52, terzo comma, Cost.. Ne consegue che tale dissenso non puo' essere conculcato neppure per esigenze di disciplina militare, per la qual ragione non puo' ritenersi compatibile con i comandamenti della Costituzione l'incriminazione del reclamo collettivo, introdotta dal cod. pen. mil. pace (peraltro non abrogata dalla sopravvenuta normativa della legge 11 luglio 1978, n. 382, e del regolamento di attuazione dettato con d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, sugli organi di rappresentanza di militari) allo scopo di incrementare la tutela dei valori della disciplina.

Massima n. 10859

Una norma che sia collegata a due fattispecie legali, di cui una sola costituisce oggetto della pronuncia di illegittimita' costituzionale, mentre l'altra non forma oggetto di sindacato, non puo' essere dichiarata illegittima in via conseguenziale, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. (Nella specie, la Corte ha escluso che in conseguenza della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 180, comma primo, cod. pen. mil. pace, potessero essere dichiarati illegittimi gli artt. 175, comma primo, n. 2, e 184, comma primo, stesso codice).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 180, comma primo, del codice penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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