Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1985

Corte cost., sent. 26 aprile 1985, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/1985
Data di deposito
26 aprile 1985
Data di decisione
23 aprile 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:120

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, legge n. 903 del 21 luglio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 10846

La situazione del pensionato e quella del lavoratore in servizio non presentano caratteristiche peculiari di essenziale omogeneita', tali cioe' da rendere rilevanti sul piano costituzionale, ex art. 3 Cost., le diversita' riscontrabili nelle rispettive discipline giuridiche. Di conseguenza, e' da escludere che il diverso e piu' ristretto ambito degli aventi titolo alle quote di maggiorazione della pensione, rispetto al regime degli assegni familiari spettanti al lavoratore in servizio, possa concretare irrazionale disparita' di trattamento tra lavoratore da un lato e pensionato dall'altro. Ne' rileva il richiamo all'art. 38 Cost., essendo ivi posto un principio di ordine generale, non confliggente con una disciplina adeguatrice, flessibile alle particolarita' delle varie condizioni, purche' si versi - come nella specie - nei limiti del ragionevole esercizio della discrezionalita' legislativa. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede, per il titolare di pensione, la categoria dei fratelli e delle sorelle inabili al lavoro tra i soggetti che hanno titolo alle quote di maggiorazione della pensione (ora assegni familiari); questione sollevata sotto il profilo che sarebbe privo di "giustificazione logica" il diverso e piu' gravoso trattamento riservato al pensionato, rispetto al lavoratore, in relazione alla stessa situazione familiare (fratello o sorella - a carico - inabile al lavoro).

Massima n. 10847

L'ordinanza di rimessione in cui non sia puntualmente individuata la normativa di legge da applicarsi al caso di specie, ed in cui manchi qualsiasi motivazione in punto di rilevanza, elude il disposto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non parifica il figlio inabile al coniuge, sollevata con riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 38 Cost., posto che nelle ordinanze di rinvio non viene esattamente indicata la disciplina legislativa da applicarsi ai casi sottoposti ai rispettivi giudizi, e non si rinviene alcuna motivazione sulla rilevanza ai fini della decisione della questione sollevata, nonche' circa l'assunta violazione da parte della norma impugnata dei parametri succitati).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 326 R.O. 1977, 532 R.O. 1977 e 388 R.O. 1982;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede per il titolare di pensione la categoria dei fratelli e delle sorelle inabili al lavoro tra i soggetti che hanno titolo alle quote di maggiorazione della pensione (ora assegni familiari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con ordinanza emessa in data 10 maggio 1977 dal Pretore di Mantova;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non parifica il figlio inabile al coniuge, sollevata con riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 38 della Costituzione con ordinanze emesse rispettivamente in data 11 ottobre 1977 dal Pretore di Varese e in data 17 marzo 1982 dal Pretore di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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