Corte costituzionale
Sentenza n. 120/1985
Corte cost., sent. 26 aprile 1985, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/1985
- Data di deposito
- 26 aprile 1985
- Data di decisione
- 23 aprile 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, legge n. 903 del 21 luglio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 10846
La situazione del pensionato e quella del lavoratore in servizio non presentano caratteristiche peculiari di essenziale omogeneita', tali cioe' da rendere rilevanti sul piano costituzionale, ex art. 3 Cost., le diversita' riscontrabili nelle rispettive discipline giuridiche. Di conseguenza, e' da escludere che il diverso e piu' ristretto ambito degli aventi titolo alle quote di maggiorazione della pensione, rispetto al regime degli assegni familiari spettanti al lavoratore in servizio, possa concretare irrazionale disparita' di trattamento tra lavoratore da un lato e pensionato dall'altro. Ne' rileva il richiamo all'art. 38 Cost., essendo ivi posto un principio di ordine generale, non confliggente con una disciplina adeguatrice, flessibile alle particolarita' delle varie condizioni, purche' si versi - come nella specie - nei limiti del ragionevole esercizio della discrezionalita' legislativa. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede, per il titolare di pensione, la categoria dei fratelli e delle sorelle inabili al lavoro tra i soggetti che hanno titolo alle quote di maggiorazione della pensione (ora assegni familiari); questione sollevata sotto il profilo che sarebbe privo di "giustificazione logica" il diverso e piu' gravoso trattamento riservato al pensionato, rispetto al lavoratore, in relazione alla stessa situazione familiare (fratello o sorella - a carico - inabile al lavoro).
Massima n. 10847
L'ordinanza di rimessione in cui non sia puntualmente individuata la normativa di legge da applicarsi al caso di specie, ed in cui manchi qualsiasi motivazione in punto di rilevanza, elude il disposto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non parifica il figlio inabile al coniuge, sollevata con riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 38 Cost., posto che nelle ordinanze di rinvio non viene esattamente indicata la disciplina legislativa da applicarsi ai casi sottoposti ai rispettivi giudizi, e non si rinviene alcuna motivazione sulla rilevanza ai fini della decisione della questione sollevata, nonche' circa l'assunta violazione da parte della norma impugnata dei parametri succitati).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 326 R.O. 1977, 532 R.O. 1977 e 388 R.O. 1982;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede per il titolare di pensione la categoria dei fratelli e delle sorelle inabili al lavoro tra i soggetti che hanno titolo alle quote di maggiorazione della pensione (ora assegni familiari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con ordinanza emessa in data 10 maggio 1977 dal Pretore di Mantova;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non parifica il figlio inabile al coniuge, sollevata con riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 38 della Costituzione con ordinanze emesse rispettivamente in data 11 ottobre 1977 dal Pretore di Varese e in data 17 marzo 1982 dal Pretore di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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