Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1985

Corte cost., sent. 26 aprile 1985, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/1985
Data di deposito
26 aprile 1985
Data di decisione
23 aprile 1985
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:119

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Emilia Romagna del 2 luglio 1976
  • art. 2, legge della Regione Emilia Romagna del 2 luglio 1976
  • art. 5, legge della Regione Emilia Romagna del 2 luglio 1976
  • legge della Regione Emilia Romagna del 4 maggio 1977
  • legge della Regione Puglia del 26 ottobre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 10844

Non rileva che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, avverso una legge regionale, presenti una data che risulta anteriore a quella della delibera del Consiglio di impugnare la legge regionale in questione, allorche' e' evidente che si tratti di mero errore materiale e sempreche' l'incertezza sulla data non ingeneri dubbi sulla osservanza del termine di cui agli artt. 127, quarto comma, Cost. e 31, primo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. Pertanto, va rigettata l'eccezione di improponibilita' del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso gli artt. 2 e 5 della legge della regione Emilia-Romagna, riapprovata il 2 luglio 1976, siccome recante la data del 29 luglio 1976, di due giorni anteriore a quella del 31 luglio 1976, nella quale il Consiglio dei ministri aveva deliberato di impugnare detta legge, in quanto dallo stesso ricorso risulta di tutta evidenza che la data apposta in calce e' dovuta a mero errore materiale, ed inoltre e' provato per tabulas l'intervenuto rispetto del termine di quindici giorni dalla comunicazione al Commissario del Governo (fatta il 23 luglio 1976 ed il ricorso notificato il 6 agosto successivo).

Massima n. 10845

Va dichiarata cessata la materia del contendere qualora intervenga, successivamente alla proposizione del ricorso in via principale, una legge che disciplini diversamente quanto e' stato oggetto della legge regionale impugnata, facendo venir meno le ragioni di doglianza dello Stato ricorrente, e quindi il suo interesse alla decisione. (Cessazione della materia del contendere in ordine ai giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 9 marzo 1976, riapprovata il 2 luglio 1976; della legge della Regione Emilia-Romagna 6 ottobre 1976, riapprovata il 4 maggio 1977 e della legge della Regione Puglia 17 marzo 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri e concernenti tutti la composizione del consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri, essendo sopravvenuta la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, la quale all'art. 66, penultimo comma, ha previsto la perdita da parte di detti enti della loro personalita' giuridica in esito all'intervenuto trasferimento dei loro beni e funzioni alle unita' sanitarie locali).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della regione Emilia-Romagna 9 marzo 1976, riapprovata il 2 luglio 1976 (Norme sugli organi degli enti ospedalieri), della legge della regione Emilia-Romagna 6 ottobre 1976, riapprovata il 4 maggio 1977 (Norme sui consigli di amministrazione degli enti ospedalieri) e della legge della regione Puglia 17 marzo 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977 (Composizione dei consigli d'amministrazione degli enti ospedalieri), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi rispettivamente notificati il 6 agosto 1976, il 24 maggio 1977 e il 15 novembre 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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