Corte costituzionale
Sentenza n. 119/1985
Corte cost., sent. 26 aprile 1985, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/1985
- Data di deposito
- 26 aprile 1985
- Data di decisione
- 23 aprile 1985
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:119
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Emilia Romagna del 2 luglio 1976
- art. 2, legge della Regione Emilia Romagna del 2 luglio 1976
- art. 5, legge della Regione Emilia Romagna del 2 luglio 1976
- legge della Regione Emilia Romagna del 4 maggio 1977
- legge della Regione Puglia del 26 ottobre 1977
Parametri
- art. 127, ultimo co., Costituzione
- art. 31, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 10844
Non rileva che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, avverso una legge regionale, presenti una data che risulta anteriore a quella della delibera del Consiglio di impugnare la legge regionale in questione, allorche' e' evidente che si tratti di mero errore materiale e sempreche' l'incertezza sulla data non ingeneri dubbi sulla osservanza del termine di cui agli artt. 127, quarto comma, Cost. e 31, primo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. Pertanto, va rigettata l'eccezione di improponibilita' del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso gli artt. 2 e 5 della legge della regione Emilia-Romagna, riapprovata il 2 luglio 1976, siccome recante la data del 29 luglio 1976, di due giorni anteriore a quella del 31 luglio 1976, nella quale il Consiglio dei ministri aveva deliberato di impugnare detta legge, in quanto dallo stesso ricorso risulta di tutta evidenza che la data apposta in calce e' dovuta a mero errore materiale, ed inoltre e' provato per tabulas l'intervenuto rispetto del termine di quindici giorni dalla comunicazione al Commissario del Governo (fatta il 23 luglio 1976 ed il ricorso notificato il 6 agosto successivo).
Massima n. 10845
Va dichiarata cessata la materia del contendere qualora intervenga, successivamente alla proposizione del ricorso in via principale, una legge che disciplini diversamente quanto e' stato oggetto della legge regionale impugnata, facendo venir meno le ragioni di doglianza dello Stato ricorrente, e quindi il suo interesse alla decisione. (Cessazione della materia del contendere in ordine ai giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 9 marzo 1976, riapprovata il 2 luglio 1976; della legge della Regione Emilia-Romagna 6 ottobre 1976, riapprovata il 4 maggio 1977 e della legge della Regione Puglia 17 marzo 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri e concernenti tutti la composizione del consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri, essendo sopravvenuta la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, la quale all'art. 66, penultimo comma, ha previsto la perdita da parte di detti enti della loro personalita' giuridica in esito all'intervenuto trasferimento dei loro beni e funzioni alle unita' sanitarie locali).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della regione Emilia-Romagna 9 marzo 1976, riapprovata il 2 luglio 1976 (Norme sugli organi degli enti ospedalieri), della legge della regione Emilia-Romagna 6 ottobre 1976, riapprovata il 4 maggio 1977 (Norme sui consigli di amministrazione degli enti ospedalieri) e della legge della regione Puglia 17 marzo 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977 (Composizione dei consigli d'amministrazione degli enti ospedalieri), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi rispettivamente notificati il 6 agosto 1976, il 24 maggio 1977 e il 15 novembre 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze