Corte costituzionale
Sentenza n. 103/1985
Corte cost., sent. 17 aprile 1985, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/1985
- Data di deposito
- 17 aprile 1985
- Data di decisione
- 16 aprile 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 1078 del 3 giugno 1940
- art. 6, legge n. 1078 del 3 giugno 1940
- art. 7, legge n. 1078 del 3 giugno 1940
- art. 4, comma 1, legge n. 379 del 29 maggio 1967
- art. 10, comma 2, legge n. 386 del 30 aprile 1976
- art. 7, comma 3, legge n. 379 del 29 maggio 1967
- art. 4, legge n. 379 del 29 maggio 1967
- art. 6, comma 2, legge n. 1078 del 3 giugno 1940
- art. 7, comma 5, legge n. 379 del 29 maggio 1967
Parametri
Massime
Massima n. 10812
Va ribadito che la previsione del rito camerale per la composizione dei conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori non e' di per se' suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo puo' essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti speciali, "purche' ne vengano assicurati lo scopo e la funzione". Ed il procedimento in camera di consiglio previsto in tema di riforma fondiaria per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto, consente un adeguato esercizio del cennato diritto fondamentale, considerato nelle sue componenti essenziali senza che vi sia differenza di trattamento tra istante e resistente. Risulta infatti anzitutto garantito il principio del contraddittorio, in quanto le parti debbono essere sentite, e cio' postula che il giudice debba accertare l'avvenuta convocazione in giudizio di tutti gli interessati e disporre eventuali integrazioni. Riguardo poi all'attivita' probatoria, questa non e' totalmente preclusa alle parti in ragione dei poteri di indagine spettanti al giudice, bensi' soltanto limitata a quei mezzi di prova comunemente ritenuti ammissibili nel rito camerale, del tutto congrui in relazione alla modestia degli accertamenti da compiere per l'individuazione del soggetto piu' idoneo alla successione o al subingresso. E' inoltre incontestabile che, nel silenzio della norma, le parti possano avvalersi della difesa tecnica, ricorrendo all'assistenza di un difensore, in quanto cio' risponde ad un principio generale. Infine, risulta assicurata la facolta' di impugnazione dal momento che avverso il provvedimento del tribunale e' consentito il reclamo alla Corte d'appello, la cui decisione e' impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Quanto alla determinazione del contenuto dell'attivita' istruttoria, essa e' operata in egual misura per l'istante e per i resistenti, il che esclude qualsiasi lesione del principio di eguaglianza. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo e secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, in quanto richiamati dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, e dall'art. 10, comma secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonche' dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevedono l'adozione del rito camerale per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto. - S. nn. 122/1966; 22/1973; 119/1974; 202/1975; 172/1976.
Massima n. 10813
L'esercizio del diritto di difesa puo' essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti speciali, purche' ne vengano assicurati lo scopo e la funzione. Pertanto, non e' per se' suscettiva di frustrare tale diritto la previsione del rito camerale per la composizione dei conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori. - S. nn. 122/1966; 119/1974; 202/1975.
Massima n. 10814
L'assistenza di un difensore risponde ad un principio di carattere generale, che opera anche per i procedimenti camerali, per cui e' incontestabile che, nel silenzio della norma, le parti possano avvalersi della difesa tecnica. - S. nn. 202/1975; 172/1976.
Massima n. 10815
L'esclusione dei coeredi dai diritti successori sul fondo riscattato costituisce una necessaria conseguenza del divieto di frazionamento del fondo stabilito dalla legge 3 giugno 1940, n. 1078, in forza della quale la suddivisione dell'unita' poderale non puo' derivare da nessun atto di trasferimento tra vivi o "mortis causa", volontario o coattivo (artt. 1 e 9 detta legge), divieto di frazionamento che e' coerente con i fini della riforma agraria e con il sistema emergente dagli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost.. Va infatti tenuto conto, in particolare, che l'art. 44 Cost., coordinando il fine di stabilire equi rapporti sociali e quello di conseguire il razionale sfruttamento del suolo, nel prevedere che la legge imponga obblighi e vincoli alla proprieta' terriera privata, fissi limiti alla sua estensione, promuova ed imponga la trasformazione del latifondo, prevede altresi' che la legge promuova ed imponga la "ricostituzione delle unita' produttive". Il che giustifica sia la previsione delle cennate limitazioni alla frazionabilita' del suolo assegnato, sia la creazione - che ne discende - di uno statuto proprietario differenziato. Inoltre, il limite della infrazionabilita' e lo statuto proprietario differenziato al medesimo connesso, ben possono determinare un differenziato regime successorio - dato che l'art. 42, comma quarto, Cost. ammette limiti "ex lege" alla successione "mortis causa" - e in particolare escludere l'applicabilita' della regola del pari diritto degli eredi ad una porzione in natura dei beni ereditati. Pertanto, non e' fondata - in riferimanto all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 1078 del 1940, in quanto richiamato dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, al quale rinvia l'art. 10, comma secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nella parte in cui esclude i coeredi diversi dal designato dai diritti successori sul fondo di riforma riscattato.
Massima n. 10816
Non e' ravvisabile nella previsione della norma di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, una successione rimessa alla discrezionalita' del giudice in violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 42, comma quarto, Cost., essendo il giudice chiamato ad applicare un criterio legale di preferenza, collegato alle qualita' e condizioni personali del prescelto, sicche' la successione, anche se attraverso il tramite di una pronuncia giudiziaria, avviene pur sempre in forza di legge. Pertanto, non e' fondata - in riferimento al parametro succitato - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 1078 del 1940, in quanto richiamato dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, nella parte in cui prevede la successione per causa di morte all'assegnatario del fondo riscattato mediante pronuncia dell'autorita' giudiziaria.
Massima n. 10817
La dilazione decennale consentita nel pagamento dei crediti dei coeredi esclusi dalla successione dell'assegnatario di fondo riscattato, si giustifica in considerazione delle esigenze di continuita' dell'impresa agraria, in quanto l'immediato soddisfacimento di tali crediti imporrebbe al subentrante di procurarsi i capitali ricorrendo, di norma, all'indebitamento, con conseguente pericolo di contrazione dei mezzi finanziari necessari per la continuazione dell'impresa agricola, mentre la dilazione (con l'interesse legale) agevola indubbiamente le esigenze di continuita' e di produttivita' dell'impresa stessa, alle quali e' legata la riforma agraria, in conformita' con i precetti costituzionali degli artt. 41, 42, 44 e 47. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 3 giugno 1940, n. 1078, in quanto richiamato dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, nella parte in cui prevede che il soddisfacimento dei crediti dei coeredi esclusi dalla successione, relativamente al fondo di riforma riscattato, puo' essere differito con rateazione fino a dieci anni, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto ad altre ipotesi di indivisibilita' dei beni ereditati (art. 720 cod. civ.), per le quali non e' prevista la rateazione nel pagamento del conguaglio.
Massima n. 10818
Le esigenze di continuazione dell'impresa agricola, il cui andamento sarebbe pregiudicato dall'onere di un pagamento immediato, sono ravvisabili sia nel caso di successione ad assegnatario il quale abbia riscattato, che in quello di subentro ad assegnatario il quale non abbia riscattato il fondo. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma quinto, della legge 29 maggio 1967, n. 379, nella parte in cui prevede che il soddisfacimento dei coeredi esclusi dal subentro, puo' essere differito con rateazione fino a dieci anni (questione peraltro gia' dichiarata non fondata e riproposta sotto il profilo di una pretesa ingiustificata identita' di trattamento di situazioni sostanzialmente diverse). - S. n. 66/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 512 R.O. del 1977; 287 R.O. del 1978; 565 R.O. del 1980; 207 R.O. del 1982:
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, in quanto richiamati dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, e dall'art. 10, comma secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonché dell'art. 7, comma terzo, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevedono l'adozione del rito camerale per la designazione giudiziale del successore o del subentrante all'assegnatario defunto: questione sollevata dal Tribunale di Avezzano con le ordinanze n. 512 R.O. del 1977 e n. 287 R.O. del 1978, e dal Tribunale di Civitavecchia con le ordinanze n. 565 R.O. del 1980 e n. 207 R.O. del 1982, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 1078 del 1940, in quanto richiamato dall'art. 4 della legge n. 379 del 1967, al quale rinvia l'art. 10, comma secondo, della legge n. 386 del 1976, nella parte in cui esclude i coeredi diversi dal designato dai diritti successori sul fondo di riforma riscattato: questione sollevata dal Tribunale di Avezzano con l'ordinanza n. 512 R.O. del 1977, in riferimento all'art. 3 Cost.;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 1078 del 1940, in quanto richiamato dall'art. 4, comma primo, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevede la successione per causa di morte all'assegnatario del fondo riscattato mediante pronuncia dell'autorità giudiziaria: questione sollevata dal Tribunale di Avezzano con l'ordinanza n. 512 R.O. del 1977, in riferimento all'art. 42, comma quarto, Cost.;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge n. 1078 del 1940, in quanto richiamato dall'art. 4, comma primo, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevede che il soddisfacimento del credito dei coeredi esclusi dalla successione, relativamente al fondo di riforma riscattato, può essere differito con rateazione fino a dieci anni: questione sollevata dal Tribunale di Civitavecchia con l'ordinanza n. 565 R.O. del 1980, in riferimento all'art. 3 Cost.;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma quinto, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevede che il soddisfacimento dei coeredi esclusi dal subentro, relativamente al fondo di riforma non riscattato, può essere differito con rateazione fino a dieci anni: questione sollevata dal tribunale di Avezzano con l'ordinanza n. 287 R.O. del 1978, in riferimento all'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze