Corte costituzionale
Ordinanza n. 345/1985
Corte cost., ord. 13 dicembre 1985, n. 345
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 345/1985
- Data di deposito
- 13 dicembre 1985
- Data di decisione
- 10 dicembre 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:345
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, comma 3, legge n. 203 del 3 maggio 1982
- art. 26, legge n. 203 del 3 maggio 1982
- art. 25, legge n. 203 del 3 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 11260
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 31, terzo comma, l. 3 maggio 1982, n. 203, sollevate - in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione - sotto il profilo che l'accertamento di idoneita' dell'unita' produttiva, affidato dalla norma all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente (ai fini della esclusione dalla "conversione" delle unita' produttive "insufficienti"), avrebbe natura sostanzialmente giurisdizionale, in quanto deve considerarsi certa, per i suoi elementi soggettivi ed oggettivi, la natura amministrativa del'atto di accertamento in questione; ne' puo' condividersi il presupposto secondo cui tale atto sarebbe vincolante per il giudice civile, poiche' e' evidente come contro di esso non siano esclusi i rimedi comunemente esperibili contro gli atti amministrativi, tra cui la richiesta di disapplicazione da parte del giudice ordinario. - S. nn. 147/1967 e 84/1983 sui rimedi esperibili contro gli atti amministrativi.
Massima n. 11261
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 25 e 26 della stessa l. n. 203/1982, sollevate - in riferimento agli artt. 4 e 41 della Costituzione - sotto il profilo che la conversione della mezzadria in affitto puo' porre il concedente-imprenditore nella necessita' di abbandonare la propria attivita' professionale, in quanto identiche questioni sono state gia' decise e non ricorrono ulteriori e nuovi profili che possano indurre la Corte a modificare la propria precedente giurisprudenza. - S. n. 138/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, terzo comma, l. 3 maggio 1982 n. 203, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost. dai Tribunali di Lecce e di Catania con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25 e 26 l. cit., sollevate in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost. dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decise con la sent. n. 138 del 1984.
Così deciso in Rorna, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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