Corte costituzionale
Ordinanza n. 275/1985
Corte cost., ord. 8 novembre 1985, n. 275
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 275/1985
- Data di deposito
- 8 novembre 1985
- Data di decisione
- 5 novembre 1985
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:275
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11151
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 Cost., del combinato disposto degli artt. 69 e 73 l. 27 luglio 1978, n. 392 nella parte in cui determinano, per le ipotesi di recesso o di mancato rinnovo del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dalla abitazione, la misura dell'indennita' di avviamento commerciale con riferimento non gia' all'ultimo canone corrisposto, ma al canone corrente di mercato, in quanto l'ordinanza di rimessione, emessa prima che il giudice abbia accertato la validita' dell'addotto motivo di recesso e ordinato il rilascio dell'immobile, attiene ad una questione che allo stato e' inconferente ed irrilevante nel giudizio a quo. - S. n. 300/1983 e O. nn. 3 e 31/1984.
Massima n. 11152
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 69 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", nella parte in cui determinano, per le ipotesi di recesso o di mancato rinnovo del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, la misura dell'indennita' di avviamento commerciale, con riferimento, non gia' all'ultimo canone corrisposto, come stabilito in via generale dalla legge citata, ma al canone corrente di mercato. Tali questioni infatti sono state gia' dichiarate prive di fondamento. - S. 300/1983 e O. nn. 31, 185 e 202/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con ordinanza del 21 giugno 1982;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con ordinanza del 14 ottobre 1982;
3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 73 e 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 42 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con ordinanza dell'8 giugno 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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