Corte costituzionale
Ordinanza n. 264/1985
Corte cost., ord. 8 novembre 1985, n. 264
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 264/1985
- Data di deposito
- 8 novembre 1985
- Data di decisione
- 5 novembre 1985
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:264
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
- art. 7, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
- art. 7, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
- art. 1, comma 1, lett.a), decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 11139
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., degli artt. 1, primo comma, lett. a) e 7, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 nelle parti, rispettivamente, in cui non sono compresi nell'esclusione dall'imponibile, anche i redditi da lavoro autonomo o nelle parti in cui non e' stabilito un trattamento differenziato tra i redditi di lavoro autonomo ed il reddito di impresa, in quanto la Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. n. 599 del 1973 "in quanto non escludono i redditi da lavoro autonomo che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; e, per cio' che concerne l'art. 7 dello stesso d.P.R. n. 599 del 1973, ha ritenuto che non occorre che negli stessi termini ne venga pronunciato l'annullamento perche' la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi e' resa a sua volta inoperante circa i rapporti ai quali non possa piu' essere applicato l'art. 1, gia' in forza della dichiarazione di illegittimita' parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi. - S. n. 42/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (istituzione e disciplina dell'ILOR) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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