Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/1985

Corte cost., ord. 8 novembre 1985, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
264/1985
Data di deposito
8 novembre 1985
Data di decisione
5 novembre 1985
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:264

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
  • art. 7, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
  • art. 7, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
  • art. 1, comma 1, lett.a), decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 11139

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., degli artt. 1, primo comma, lett. a) e 7, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 nelle parti, rispettivamente, in cui non sono compresi nell'esclusione dall'imponibile, anche i redditi da lavoro autonomo o nelle parti in cui non e' stabilito un trattamento differenziato tra i redditi di lavoro autonomo ed il reddito di impresa, in quanto la Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. n. 599 del 1973 "in quanto non escludono i redditi da lavoro autonomo che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; e, per cio' che concerne l'art. 7 dello stesso d.P.R. n. 599 del 1973, ha ritenuto che non occorre che negli stessi termini ne venga pronunciato l'annullamento perche' la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi e' resa a sua volta inoperante circa i rapporti ai quali non possa piu' essere applicato l'art. 1, gia' in forza della dichiarazione di illegittimita' parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi. - S. n. 42/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (istituzione e disciplina dell'ILOR) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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