Corte costituzionale
Ordinanza n. 23/1985
Corte cost., ord. 30 gennaio 1985, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 23/1985
- Data di deposito
- 30 gennaio 1985
- Data di decisione
- 24 gennaio 1985
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 334, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 183, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 335, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 213, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 336, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10699
In mancanza di ogni motivazione in punto di rilevanza e di qualsiasi sia pur minimo riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, va dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza della Corte n. 202 del 1976 - nessuna pena e' prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. n. 202/1976.
Massima n. 10700
E' legittimo l'assoggettamento a sanzione penale dell'esercizio senza autorizzazione o concessione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza. Ne' rileva, sotto i profili della disparita' di trattamento e della limitazione alla liberta' di manifestazione del pensiero, la circostanza che, dopo la sentenza della Corte n. 202 del 1976, nessuna pena sia, invece, prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, in quanto il principio di uguaglianza viene invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala (e, si auspica, temporanea) determinata dall'inerzia del legislatore dopo la predetta sentenza, come metro di legittimita' della regola generale, secondo cui l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione sono subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - degli artt. 183, 195, 213, 334, 335 e 336 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza). - SS. nn. 202/1976; 237/1984.
Massima n. 10701
L'art. 27, terzo comma, della Costituzione si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto, mentre sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione e' rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. - degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza della Corte n. 202 del 1976 - nessuna pena e' prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, sotto il profilo che la percezione di tale disparita' di trattamento toglierebbe all'esecuzione della pena, per chi sia condannato per la fattispecie meno grave, ogni possibilita' di emenda). - SS. nn. 202/1976; 237/1984; 167/1973; 104/1982; 22/1971; 107/1980.
Massima n. 10702
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale diretta ad una declaratoria d'illegittimita' costituzionale avente come conseguenza la creazione di una nuova fattispecie penale, il che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, spetta esclusivamente al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui prevede la pena dell'arresto e dell'ammenda per chi esercita senza autorizzazione un impianto radioelettrico ricetrasmittente di tipo portatile, per il quale non e' possibile alcuna autorizzazione a causa delle sue caratteristiche, e non prevede alcuna pena per chi produce, importa, commercia e detiene analoghi apparecchi. Fattispecie in tema di apparecchi tarati su frequenze assegnate a terzi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevate in riferimento: a) all'art. 3 Cost. dai Pretori di Prato (ord. 12/84) e Guastalla (ord. 212/84); b) agli artt. 3 e 21 Cost. dal Tribunale di Varese (ord. 528/83); c) all'art. 27, terzo comma, Cost. dal Pretore di Borgomanero (ord. 564/83);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale: a) dei predetti artt. 183,195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con il citato art. 45 della legge n. 103 del 1975, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Castelfranco Veneto, Adria, Verona, Borgomanero, S. Vito al Tagliamento, Chioggia e Saluzzo nonché dal Tribunale di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe; b) dei medesimi artt. 183, 195 e 334, nonché dell'art. 213 e, rispettivamente, degli artt. 335 e 336 del citato d.P.R. n. 156 del 1973, sollevate, l'una dal Pretore di Cantù (ord. 75/84) in riferimento all'art. 3 Cost. e l'altra dal Pretore di Trieste (ord. 634/83) in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del citato art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge n. 103 del 1975, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Porretta Terme con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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