Corte costituzionale

Ordinanza n. 224/1985

Corte cost., ord. 25 luglio 1985, n. 224

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
224/1985
Data di deposito
25 luglio 1985
Data di decisione
12 luglio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:224

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11069

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui esclude l'applicazione dell'attenuante ivi prevista ("minima partecipazione" in caso di concorso di persone nel reato) ove ricorra una della circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen.; questione gia' dichiarata non fondata e riproposta senza che vengano addotti nuovi ed ulteriori profili. - S. n. 143 del 1984.

Massima n. 11070

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui esclude l'applicazione dell'attenuante ivi prevista ("minima partecipazione" in caso di concorso di persone nel reato) in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen.. L'art. 27, terzo comma, Cost. (concernente il fine rieducativo della pena) in riferimento al quale la questione e' stata sollevata, appare infatti del tutto fuori causa, all'art. 27 potendosi nel caso far richiamo, se mai, solo per quanto riguarda il non invocato primo comma (secondo il quale la responsabilita' penale e' personale) e, quanto alle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen., solo per quella di cui al n. 1, nell'eventualita' - peraltro rarissima a verificarsi - che il concorrente ignori la partecipazione al reato di un numero di persone superiore a cinque.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 112 n. 1 e 630 stesso codice, sollevata dal Tribunale di Pavia, con ordinanza 21 novembre 1983, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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