Corte costituzionale
Ordinanza n. 224/1985
Corte cost., ord. 25 luglio 1985, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 224/1985
- Data di deposito
- 25 luglio 1985
- Data di decisione
- 12 luglio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:224
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11069
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui esclude l'applicazione dell'attenuante ivi prevista ("minima partecipazione" in caso di concorso di persone nel reato) ove ricorra una della circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen.; questione gia' dichiarata non fondata e riproposta senza che vengano addotti nuovi ed ulteriori profili. - S. n. 143 del 1984.
Massima n. 11070
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui esclude l'applicazione dell'attenuante ivi prevista ("minima partecipazione" in caso di concorso di persone nel reato) in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen.. L'art. 27, terzo comma, Cost. (concernente il fine rieducativo della pena) in riferimento al quale la questione e' stata sollevata, appare infatti del tutto fuori causa, all'art. 27 potendosi nel caso far richiamo, se mai, solo per quanto riguarda il non invocato primo comma (secondo il quale la responsabilita' penale e' personale) e, quanto alle circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen., solo per quella di cui al n. 1, nell'eventualita' - peraltro rarissima a verificarsi - che il concorrente ignori la partecipazione al reato di un numero di persone superiore a cinque.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 112 n. 1 e 630 stesso codice, sollevata dal Tribunale di Pavia, con ordinanza 21 novembre 1983, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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