Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/1985

Corte cost., ord. 2 maggio 1985, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
128/1985
Data di deposito
2 maggio 1985
Data di decisione
29 aprile 1985
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:128

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10862

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., e 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, nella parte in cui prevede a carico del sostituto d'imposta, che ometta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 del detto decreto, ma effettui regolarmente le ritenute ed i versamenti dovuti, il medesimo trattamento sanzionatorio comminato a carico del sostituto d'imposta che ometta la presentazione della stessa dichiarazione senza effettuare alcuna ritenuta o versamento, avendo il giudice rimettente mancato di accertare la rilevanza della questione alla stregua della normativa sopravvenuta di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 882, sulla sanatoria d'irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria, entrata in vigore anteriormente all'ordinanza di rinvio.

Massima n. 10863

Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 47 e 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento dell'imposta sui redditi, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi di tardiva dichiarazione del sostituto d'imposta, la particolare "oblazione" prevista invece nell'ipotesi di omessa dichiarazione accertata a seguito di verifiche o ispezioni, per contrasto con i criteri direttivi della legge delega ex art. 10 legge 9 ottobre 1971, n. 825 e con il principio di eguaglianza - artt. 76, 77 e 3 Cost. -, essendo stata emessa l'ordinanza di rimessione il 30 gennaio 1980 e cioe' prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 882, recante "sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria", rendendosi cosi' necessario l'accertamento della persistente rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta normativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 938 R.O. 1983 e 413 R.O. 1984;

1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sollevata "in relazione agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione e in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971 n. 825" dalla Commissione tributaria di primo grado di Lamezia Terme;

2) ordina la restituzione degli atti di cui al n. 413/1984 alla Commissione tributaria di primo grado di Livorno perché accerti se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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