Corte costituzionale
Ordinanza n. 128/1985
Corte cost., ord. 2 maggio 1985, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 128/1985
- Data di deposito
- 2 maggio 1985
- Data di decisione
- 29 aprile 1985
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:128
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 10, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Massime
Massima n. 10862
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., e 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, nella parte in cui prevede a carico del sostituto d'imposta, che ometta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 del detto decreto, ma effettui regolarmente le ritenute ed i versamenti dovuti, il medesimo trattamento sanzionatorio comminato a carico del sostituto d'imposta che ometta la presentazione della stessa dichiarazione senza effettuare alcuna ritenuta o versamento, avendo il giudice rimettente mancato di accertare la rilevanza della questione alla stregua della normativa sopravvenuta di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 882, sulla sanatoria d'irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria, entrata in vigore anteriormente all'ordinanza di rinvio.
Massima n. 10863
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 47 e 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento dell'imposta sui redditi, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi di tardiva dichiarazione del sostituto d'imposta, la particolare "oblazione" prevista invece nell'ipotesi di omessa dichiarazione accertata a seguito di verifiche o ispezioni, per contrasto con i criteri direttivi della legge delega ex art. 10 legge 9 ottobre 1971, n. 825 e con il principio di eguaglianza - artt. 76, 77 e 3 Cost. -, essendo stata emessa l'ordinanza di rimessione il 30 gennaio 1980 e cioe' prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 882, recante "sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria", rendendosi cosi' necessario l'accertamento della persistente rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta normativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 938 R.O. 1983 e 413 R.O. 1984;
1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sollevata "in relazione agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione e in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971 n. 825" dalla Commissione tributaria di primo grado di Lamezia Terme;
2) ordina la restituzione degli atti di cui al n. 413/1984 alla Commissione tributaria di primo grado di Livorno perché accerti se la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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