Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1984

Corte cost., sent. 5 aprile 1984, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
90/1984
Data di deposito
5 aprile 1984
Data di decisione
3 aprile 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
DE STEFANO
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:90

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10127

Non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2110 cod. civ., secondo comma, nella parte in cui esclude, in caso di carcerazione preventiva del lavoratore, la sospensione del rapporto di lavoro subordinato fino alla sentenza definitiva. Invero, il confronto col pubblico impiego (nel quale e' prevista la sospensione cautelare obbligatoria) in termini di eguaglianza di trattamento, non e' utilmente proponibile in quanto, da un punto di vista generale, fra l'impiego pubblico e quello privato sussistono ancora, nonostante la tendenziale convergenza, differenza di generi, struttura e funzioni e, in particolare, nel primo la sospensione suddetta si correla non alla conservazione del posto ma alla tutela della pubblica amministrazione, mentre nel secondo, giusto l'attuale orientamento della Cassazione, la risoluzione si determina solo quando l'arresto del lavoratore si protragga a tal punto da costituire un giustificato motivo di licenziamento. E, d'altra parte, allorche' l'arresto venga disposto, come nella specie, con riferimento ad un illecito del tutto estraneo al rapporto di lavoro ed ai doveri verso il datore di lavoro, l'eventuale licenziamento non implica alcun anticipato giudizio sulla colpevolezza del lavoratore arrestato, in violazione dell'art. 27, comma secondo, Cost., ma presuppone soltanto che sussistano le obiettive ragioni di giustificazione del ricorso ex art. 3 della legge n. 604 del 1966.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2110, secondo comma, del codice civile - "nella parte in cui esclude, in caso di carcerazione preventiva del lavoratore, la sospensione del rapporto di lavoro subordinato fino alla sentenza definitiva" - sollevata dal Pretore di Roma, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: ANTONIO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ABTIBUI LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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