Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1984

Corte cost., sent. 7 marzo 1984, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/1984
Data di deposito
7 marzo 1984
Data di decisione
28 febbraio 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:52

Norme oggetto del giudizio

  • art. 67, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
  • art. 3, comma 1, ult. parte, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934

Parametri

Massime

Massima n. 14731

E' inammissibile l'intervento nel giudizio incidentale innanzi alla Corte costituzionale dei soggetti che non hanno assunto la veste di parte avanti al giudice a quo.

Massima n. 14732

Il giudizio della Corte costituzionale su una questione di legittimita' costituzionale, proposta in via incidentale dalla Corte dei conti, non e' precluso se l'ordinanza di rimessione con cui e' stato promosso sia stata impugnata innanzi alla Corte di cassazione per difetto di giurisdizione.

Massima n. 14733

La mancata previsione per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti del doppio grado di giurisdizione o del ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima, avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali, non da' luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento per i dipendenti statali rispetto ai dipendenti pubblici assistiti dall'INPS, soggetti, in materia, ad altra normativa. E', infatti, diversa la situazione dei dipendenti statali che percepiscono il trattamento pensionistico dallo Stato da quella dei dipendenti pubblici assistiti dall'INPS, nonche' di altri che possono ricongiungere la propria posizione pensionistica presso l'INPS.

Massima n. 14734

La mancata previsione per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti, del doppio grado di giurisdizione, o del ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali, non costituisce disparita' di trattamento per i dipendenti dei Banchi di Napoli e Sicilia nei confronti dei dipendenti, soggetti in materia ad altra normativa, di altri istituti di credito di diritto pubblico. La Corte, infatti, sia pur limitatamente ai dipendenti del Banco di Napoli, ha gia' dichiarato illegittima l'attribuzione alla Corte dei conti della cognizione delle relative controversie pensionistiche (art. 11 legge 8 agosto 1895, n. 486 - all. T all'art. 39) essendo venuta meno l'identita' di disciplina sostanziale tra essi e i dipendenti statali. - S. 1/1984.

Massima n. 14735

La mancata previsione nella disciplina del processo giurisdizionale pensionistico promosso innanzi alla Corte dei conti dai dipendenti dello Stato, del ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Cassazione o del doppio grado di giurisdizione, non viola i principi sanciti dall'art. 111, secondo comma, e 125, secondo comma, Cost., in quanto, riguardo al primo profilo, il compito di nomofilachia, assegnato alla Corte di Cassazione in materia di diritti soggettivi incontra limite per le controversie assoggettate alla cognizione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, essendo previsto tale compito solo per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, terzo comma), mentre, riguardo al secondo, e' chiaro che la disposizione dell'art. 125, secondo comma, Cost. - come la Corte ha di recente ribadito - non puo' estendersi fuori dell'area dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato. - S. n. 69/1982.

Massima n. 14736

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 111, comma secondo, e 125, comma secondo, Cost., degli artt. 3, comma primo, u.p., e 67 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - v. massime precedenti C e D) in quanto non prevedono per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti il doppio grado di giurisdizione ovvero il ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte stessa. Peraltro, tale decisione non puo' estendersi alle sentenze rese in prima istanza dalle istituite Sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti perche' oggetto dell'incidente sono le sole decisioni delle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione d'illegittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 111 comma secondo e 125 comma secondo Cost. - degli artt. 3 comma primo u.p. e 67 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 (T.u. delle leggi sulla Corte dei Conti) con ordinanza 6 ottobre 1982 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite - in quanto non prevedono per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei Conti il doppio grado di giurisdizione ovvero il ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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