Corte costituzionale

Sentenza n. 277/1984

Corte cost., sent. 6 dicembre 1984, n. 277

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
277/1984
Data di deposito
6 dicembre 1984
Data di decisione
4 dicembre 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:277

Norme oggetto del giudizio

  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 42, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
  • legge n. 324 del 27 maggio 1959
  • art. 9, comma 1, n.1, legge n. 825 del 9 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 9766

L'indennita' integrativa speciale partecipa della stessa natura ed e' assoggettabile allo stesso regime giuridico della retribuzione e, pertanto, concorre a formare il reddito complessivo netto al fine dell'applicazione delle aliquote complessive, senza che se ne possa dedurre la violazione dei principi costituzionali della capacita' contributiva e della proporzionalita' della retribuzione al lavoro prestato (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46 e 48 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 sollevata in riferimento agli artt. 36 e 53 Cost.).

Massima n. 9767

L'art. 9, comma primo, n. 1 l. delega 9 ottobre 1971 n. 825 ha impartito al legislatore ordinario la direttiva di sostituire le esenzioni e le agevolazioni tributarie con la concessione di contributi anche sotto forma di buoni di imposta, ma solo "in quanto possibile"; il legislatore ha osservato tale direttiva in quanto l'assoggettamento ad imposta della indennita' integrativa speciale e' stato bilanciato con varie detrazioni d'imposta (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, in riferimento all'art. 9, comma primo, n. 1 l. delega 9 ottobre 1971 n. 825).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscrtti ai nn. 840 R.O. 1982, 1079 R.O. 1983, 122 a 136, 322 a 326, 412, 477 R.O. 1984,

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 36 e 53 Cost. degli artt. 46 e 48 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale, istituita con l. 27 maggio 1959 n. 324 (miglioramenti economici al personale statale in attività di servizio) concorra a formare il reddito complessivo netto al fine dell'applicazione delle aliquote complessive.

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 in riferimento all'art. 9 comma primo n. 1 l. 9 ottobre 1971 n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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