Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1984

Corte cost., sent. 15 febbraio 1984, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/1984
Data di deposito
15 febbraio 1984
Data di decisione
8 febbraio 1984
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:25

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9751

L'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975 n. 426 - il quale stabilisce il privilegio speciale dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio - attribuisce certamente una tutela solo apparente ai cedenti o ai prestatori di beni consumabili o di energie, i quali, entrati sul patrimonio del debitore non possono poi essere assoggettati ad esecuzione forzata, ma tale deteriore trattamento puo' essere eliminato solo con un'innovazione normativa rientrante nel potere discrezionale del legislatore: la relativa questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dev'essere pertanto dichiarata inammissibile.

Massima n. 9752

L'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975 n. 426 - il quale stabilisce il privilegio speciale dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio - attribuisce certamente una tutela solo apparente ai cedenti o ai prestatori di beni consumabili o di energie, i quali, entrati sul patrimonio del debitore non possono poi essere assoggettati ad esecuzione forzata, ma il fatto che il tributo finisca in tal modo per gravare economicamente sui detti cedenti o prestatori invece che sui cessionari o utilizzatori non lede il principio di capacita' contributiva, poiche', ai sensi dell'art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, soltanto i primi sono i soggetti passivi dell'imposta.

Massima n. 9753

L'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975 n. 426 - il quale stabilisce il privilegio speciale dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto sui beni formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio - attribuisce certamente una tutela solo apparente ai cedenti o ai prestatori di beni consumabili o di energie, i quali, entrati sul patrimonio del debitore non possono poi essere assoggettati ad esecuzione forzata, ma il fatto che il credito di rivalsa per l'iva a favore del professionista prestatore di sole energie possa in tal modo non essere realizzato, a differenza degli altri crediti assistiti dai privilegi degli artt. 2751 bis n. 2, 2778 n. 7 cod. civ., non lede il principio di capacita' contributiva poiche', pur non essendo il professionista destinario economico del servizio gravato da imposta, egli solo e' considerato soggetto passivo dall'art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, istitutivo dell'imposta stessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti:

a) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2758 e 2772 codice civile, così come modificati dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975 n. 426, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Milano del 16 ottobre 1980 e del Tribunale di Udine del 12 novembre 1981, e del solo art. 2758 gia citato, sollevate sempre in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze del giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Reggio Emilia del 14 maggio 1980, del Tribunale di Milano del 28 febbraio 1980 e del 7 gennaio e 20 maggio 1982 e del Tribunale di Reggio Emilia 1 aprile 1981.

b) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei combinato disposto degli artt. 2751 bis n. 2, 2758 e 2778 n. 7 codice civile, sollevate in riferimento all'art. 53 Cost. con la ricordata ordinanza del giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Reggio Emilia e del solo art. 2758 del codice civile, sollevata sempre in riferimento all'art. 53 Cost. con la stessa ordinanza del giudice delegato nonché con le ordinanze del Tribunale di Reggio Emilia già menzionate e del Tribunale di Milano del 7 gennaio 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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