Corte costituzionale
Sentenza n. 226/1984
Corte cost., sent. 25 luglio 1984, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 226/1984
- Data di deposito
- 25 luglio 1984
- Data di decisione
- 13 luglio 1984
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:226
Norme oggetto del giudizio
- art. 93, n. 1, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
- art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
- art. 20, legge n. 408 del 2 luglio 1949
Parametri
Massime
Massima n. 9761
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata relativamente ad una norma di legge non applicabile nel giudizio di merito (nella specie trattavasi di una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53).
Massima n. 9762
Non e' ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza nel meccanismo dell'obbligazione solidale condizionata tributaria per il pagamento dell'imposta di registro, in forza del quale, in caso di decadenza dal beneficio del pagamento dell'imposta a misura fissa addebitabile al compratore, consegue il ripristino dell'obbligazione solidale per l'imposta nella misura normale a carico del venditore. Tale meccanismo, infatti, risponde all'interesse del fisco, ritenuto prevalente dal legislatore, a che l'obbligazione tributaria nell'interezza del suo contenuto (ammontare nella misura normale), nonche' dei suoi termini soggettivi e della sua potenzialita' di realizzazione (pluralita' di obbligati con vincolo solidale), sia ripristinata quando sono rimasti frustrati gli scopi per i quali l'obbligazione medesima era stata sospesa col beneficio fiscale. Inoltre tale meccanismo controbilancia adeguatamente i vantaggi che dalla sospensione e dal beneficio fiscale ritraggono tutti i coobbligati solidali: anche il venditore, il quale beneficia, oltre che della sospensione, dell'incentivazione che l'agevolazione fiscale induce nel mercato edilizio (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 93 n. 1 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 e 20 l. 2 luglio 1949 n. 408 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 9763
La inesperibilita' di mezzi di tutela preventiva di tipo inibitorio od anticipatorio da parte del condebitore solidale, nel caso di obbligazione sospensivamente condizionata, nei confronti di altro condebitore solidale, che sia in grado di influire con il proprio comportamento sul mancato avveramento della condizione, non importa per se' stessa violazione dell'art. 24 Cost.: la denunciata violazione non sussiste infatti per la sola mancanza di mezzi di tutela di un dato tipo, quando ne soccorrono altri, quanto meno di tipo reintegrativo. Ne' nella specie, relativa all'obbligazione solidale tributaria per il pagamento dell'imposta di registro, possono ravvisarsi diritti per la cui natura sia essenziale una tutela preventiva di tipo inibitorio o anticipatorio (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 93 n. 1 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 e 20 l. 2 luglio 1949 n. 408 sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - cfr. S.n. 63/1982.
Massima n. 9764
Non viola il principio della capacita' contributiva la imposizione solidale di un debito d'imposta di registro a carico del venditore (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 93 n. 1 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 e 20 l. 2 luglio 1949 n. 408 sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.). - cfr. S.nn. 120/1972, 178/1982.
Massima n. 9765
Per capacita' contributiva deve intendersi la idoneita' soggettiva all'obbligazione tributaria desumibile dal presupposto d'imposta: tale collegamento tra presupposto e soggetti dell'obbligazione non e' sindacabile dalla Corte costituzionale se non sotto il profilo della irrazionalita' e arbitrarieta' (la Corte ha ritenuto non essere ne' irrazionale ne' arbitraria la imposizione solidale di un debito d'imposta a carico di soggetti non direttamente partecipi all'atto ogni qualvolta intercorrano rapporti economico-giuridici tra detti soggetti e quelli direttamente partecipi all'atto: nella specie, trattavasi dell'obbligazione solidale relativa al pagamento dell'imposta di registro posta a carico del venditore e del compratore). - cfr. S.nn. 120/1972, 144/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi relativi alle due ordinanze in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Siracusa con la ordinanza 18 maggio 1977 in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93, n. 1, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Siracusa con la stessa ordinanza 18 maggio 1977 in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93. n. 1, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e 20, legge 2 luglio 1949, n. 408 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli con l'ordinanza 22 maggio 1978 in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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