Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1984

Corte cost., sent. 25 luglio 1984, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/1984
Data di deposito
25 luglio 1984
Data di decisione
13 luglio 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:217

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 644 del 26 ottobre 1972
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 644 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 14314

Nella legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, sulla riforma tributaria - e particolarmente negli artt. 10, nn. 3, 14, 15 e 11, n. 2 di essa - non e' stabilito alcun criterio in ordine alla competenza territoriale sia degli uffici finanziari che dei giudici tributari, cosicche' il legislatore delegato era libero di fissare la competenza territoriale tanto di detti uffici (il che e' stato fatto con il d.P.R. n. 644 del 1972) quanto dei giudici tributari (d.P.R. n. 636 del 1972), nel modo ritenuto piu' idoneo e conveniente in rapporto alla peculiarita' della materia. In applicazione della normativa delegata, la quale al riguardo ha richiamato il criterio generale di cui all'art. 18, primo comma, cod. proc. civ., puo' percio' verificarsi, senza violazione degli artt. 76 e 25 Cost., che venga meno la coincidenza tra la circoscrizione delle commissioni tributarie di primo grado e quella dei tribunali civili, con la conseguenza che il contribuente domiciliato in un comune compreso nella circoscrizione territoriale di un tribunale e, quindi, della corrispondente commissione tributaria di primo grado, sia sottratto alla giurisdizione di questa commissione poiche' l'ufficio impositore competente e' stato compreso nella circoscrizione di altro tribunale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644, nonche' dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevate in riferimento agli artt. 76 e 25 Cost., ed, inoltre, in riferimento, del tutto immotivato e inconferente, all'art. 134 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644 ("Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro") nonché dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), sollevate con ordinanza 26 aprile 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera, in riferimento agli artt. 25, 76 e 134 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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