Corte costituzionale
Sentenza n. 190/1984
Corte cost., sent. 11 luglio 1984, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/1984
- Data di deposito
- 11 luglio 1984
- Data di decisione
- 9 luglio 1984
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 91, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 96, lett.f, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Parametri
Massime
Massima n. 9799
Il codice postale (art. 20), subordina la proponibilita' dell'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni derivanti da mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati spediti vagli cambiari (o, in genere, titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato) alla previa presentazione di un reclamo entro un termine perentorio che per le corrispondenze raccomandate e' fissato dall'art. 91 in sei mesi dalla data dell'impostazione, mentre l'art. 96 lett. f) prevede che, quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91, l'amministrazione e' liberata da ogni responsabilita'. Prima di passare all'esame del merito della domanda risarcitoria il giudice 'a quo' avrebbe dovuto, pertanto, vagliarne la proponibilita' e verificare se l'attore, su cui incombeva l'onere della relativa prova, avesse provveduto alal tempestiva presentazione del reclamo; e soltanto dopo aver riconosciuto la proponibilita' dell'azione avrebbero potuto trovare applicazione nel giudizio le norme della cui legittimita' si dubita, in quanto limitative della responsabilita' della pubblica amministrazione. Poiche' tale indagine non risulta compiuta, non emergendo dalle ordinanze se l'eccezione sia stata presa in esame, gli atti vanno restituiti ai giudici 'a quibus', perche' integrino, con le necessarie delucidazioni sul punto, le rispettive ordinanze, onde porre la Corte in grado di pronunciarsi sull'ammissibilita' della sollevata questione. (Restituzione atti al giudice a quo. Sono state sollevate: A) questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 Cost., degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (codice postale e delle telecomunicazioni) nella parte in cui stabiliscono che, nel caso di mancato recapito di raccomandate, con le quali siano stati spediti vaglia cambiari o altri titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato, dovuto a dolo o a colpa grave del personale dipendente dall'amministrazione postale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non e' tenuto ad altro risarcimento oltre alla indennita' stabilita nella misura di cui al denunciato art. 28; B) questione di legittimita' costituzionale (oltre che degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 Cost., anche) degli artt. 20, 48, 91, 96 lett. f) del medesimo decreto n. 156 del 1973, nelle parti in cui, nel loro combinato disposto, stabiliscono che, in caso di perdita di una corrispondenza raccomandata, se il mittente non abbia presentato entro sei mesi dalla data di impostazione, reclamo all'amministrazione delle poste, l'azione giudiziaria non puo' essere proposta, e l'amministrazione e' liberata da ogni responsabilita').
Massima n. 9800
Il requisito della rilevanza, secondo il disposto dell'art. 23, l. 11 marzo 1953 n. 87, implica necessariamente che la sollevata questione di legittimita' costituzionale abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale. Ed invero, la pregiudizialita' della questione medesima, conditio sine qua non ai fini del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, si concreta solo allorche' il dubbio investa una norma, dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio innanzi a lui pendente, il giudice 'a quo' dimostri di non poter prescindere. - cfr. S. n. 300/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 233 RO. 1982, 29, 30, 31 e 337 RO. 1983;
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Roma ed al pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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