Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1984

Corte cost., sent. 24 maggio 1984, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/1984
Data di deposito
24 maggio 1984
Data di decisione
18 maggio 1984
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:148

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 13334

E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., degli artt. 32, 53, 77, commi primo e secondo, 81 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Massima n. 13335

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in quanto l'eventuale risoluzione del problema prospettato - concernente la sostituibilita' della pena pecuniaria - spetta al legislatore e non rientra nei poteri della Corte, trattandosi di operare con sentenza additiva discrezionali innovazioni al sistema delle sanzioni sostitutive.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo e secondo comma della l. 24 novembre 1981 n. 689 sollevata dal Pretore di Pontassieve con ord. 11 marzo 1982 (n. 382/82), dal Pretore di Cuneo con ord. 20 marzo 1982 (n. 481/82), dal Pretore di Roma con le tre ordinanze, 8 ottobre 1982, (nn. 865, 866 e 867/82) nonché con ord. 14 ottobre 1982 (n. 864/82), dal Pretore di Livorno con le ordinanze 21 ottobre e 18 novembre 1982 (nn. 863 e 931/82) e dal Pretore di Parma con ord. 29 ottobre 1982 (n. 942/82), ma dai Pretori di Roma, Parma e Livorno (limitatamente all'ord. n. 863/83) anche nei confronti dell'art. 53 della legge, ed inoltre per questi ultimi due anche nei riguardi dell'art. 32 quanto al primo, e 81 quanto al secondo, per contrasto con l'art. 3 Cost., ma per il Pretore di Pontassieve anche con l'art. 27, e per il Pretore di Roma anche con l'art. 24.

Dichiara altresì inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Bologna con ord. 15 dicembre 1981 (n. 59/82), dal Pretore di Chioggia con ord. 8 giugno 1982 (n. 598/82), dal Pretore di Ginosa con ord. 2 luglio 1982 (n. 706/82) e dal Pretore di Moncalieri con ord. 17 giugno 1982 (n. 869/82) degli artt. 53 e 77 della l. 24 novembre 1981 n. 689, nonché dal Pretore di Reggio Calabria con le ord. 19 e 26 marzo 1982 (nn. 329 e 330/82) e dal Pretore di Moncalieri con ord. 15 novembre 1982 (n. 944/82) limitatamente al solo art. 77, tutti per contrasto coll'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN

- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

ROLANDO GALLI Cancelliere

Testo integrale

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