Corte costituzionale
Sentenza n. 148/1984
Corte cost., sent. 24 maggio 1984, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/1984
- Data di deposito
- 24 maggio 1984
- Data di decisione
- 18 maggio 1984
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:148
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 13334
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., degli artt. 32, 53, 77, commi primo e secondo, 81 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Massima n. 13335
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in quanto l'eventuale risoluzione del problema prospettato - concernente la sostituibilita' della pena pecuniaria - spetta al legislatore e non rientra nei poteri della Corte, trattandosi di operare con sentenza additiva discrezionali innovazioni al sistema delle sanzioni sostitutive.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo e secondo comma della l. 24 novembre 1981 n. 689 sollevata dal Pretore di Pontassieve con ord. 11 marzo 1982 (n. 382/82), dal Pretore di Cuneo con ord. 20 marzo 1982 (n. 481/82), dal Pretore di Roma con le tre ordinanze, 8 ottobre 1982, (nn. 865, 866 e 867/82) nonché con ord. 14 ottobre 1982 (n. 864/82), dal Pretore di Livorno con le ordinanze 21 ottobre e 18 novembre 1982 (nn. 863 e 931/82) e dal Pretore di Parma con ord. 29 ottobre 1982 (n. 942/82), ma dai Pretori di Roma, Parma e Livorno (limitatamente all'ord. n. 863/83) anche nei confronti dell'art. 53 della legge, ed inoltre per questi ultimi due anche nei riguardi dell'art. 32 quanto al primo, e 81 quanto al secondo, per contrasto con l'art. 3 Cost., ma per il Pretore di Pontassieve anche con l'art. 27, e per il Pretore di Roma anche con l'art. 24.
Dichiara altresì inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Bologna con ord. 15 dicembre 1981 (n. 59/82), dal Pretore di Chioggia con ord. 8 giugno 1982 (n. 598/82), dal Pretore di Ginosa con ord. 2 luglio 1982 (n. 706/82) e dal Pretore di Moncalieri con ord. 17 giugno 1982 (n. 869/82) degli artt. 53 e 77 della l. 24 novembre 1981 n. 689, nonché dal Pretore di Reggio Calabria con le ord. 19 e 26 marzo 1982 (nn. 329 e 330/82) e dal Pretore di Moncalieri con ord. 15 novembre 1982 (n. 944/82) limitatamente al solo art. 77, tutti per contrasto coll'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN
- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
ROLANDO GALLI Cancelliere
Testo integrale
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