Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1984

Corte cost., sent. 16 maggio 1984, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
143/1984
Data di deposito
16 maggio 1984
Data di decisione
10 maggio 1984
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:143

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 13332

E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza del dedotto profilo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 630, comma terzo, c.p. in relazione all'art. 27, comma terzo, Cost., in quanto non prevede, nel testo attuale, introdotto dall'articolo unico della l. 30 dicembre 1980, n. 894, la concessione della stessa attenuante anche nei confronti di coloro che, indipendentemente dalla ipotesi della dissociazione, operano comunque la liberazione dell'ostaggio. Poiche' l'inciso "dissociandosi dagli altri", nel contesto della finalita' estorsiva, comporta che il beneficio va applicato sia all'unico agente che recede dal proposito criminoso, rilasciando l'ostaggio, sia a quella dell'unanime decisione di tutti i concorrenti, di dissociarsi dal disegno criminoso liberando il sequestrato, dovendosi integrare il dato letterale con quelli della interpretazione teleologica e logico sistematica specificamente utilizzando l'argomento cosiddetto "a fortiori" con cui il senso della legge viene esteso dal caso espresso ad uno inespresso, nel quale la ratio della norma si manifesta addirittura con maggiore energia, la proposta questione deve essere dichiarata non fondata, nei sensi di cui alla motivazione.

Massima n. 13333

Poiche' non appare irrazionale il diverso trattamento che il legislatore riserva a chi ha prestato opera di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione di un reato commesso da non piu' di quattro concorrenti, rispetto a quello usato a chi, nella stessa situazione, partecipa all'impresa criminosa promossa da un numero maggiore di persone, trattandosi di discrezionale scelta di politica criminale e in definitiva la sollevata questione si risolve nella richiesta di valutare la congruita' tra reato e sanzione, riservata alla discrezionalita' del legislatore, che ha valutato negativamente, ai fini dell'applicazione dell'attenuante in argomento, la coscienza di partecipare, sia pure con opera di minima importanza ad una impresa delinquenziale di piu' alta pericolosita' oggettiva e di maggiore allarme sociale, la sollevata questione deve essere dichiarata infondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 630, comma quarto, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Torino in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost. coll'ordinanza 14 marzo 1983 (n. 440/83 reg. ord.).

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 630, comma quarto, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza 14 marzo 1983 (n. 440/83 reg. ord.) in relazione all'art. 3 Cost.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo comma cod. pen., limitatamente all'ipotesi di cui al primo comma, n. 1, dell'art. 112 cod. pen., sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 26 aprile 1983 (n. 651/83 reg. ord.) in relazione all'art. 3, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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