Corte costituzionale
Sentenza n. 143/1984
Corte cost., sent. 16 maggio 1984, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/1984
- Data di deposito
- 16 maggio 1984
- Data di decisione
- 10 maggio 1984
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 497 del 14 ottobre 1975
- decreto-legge n. 59 del 21 marzo 1978
- art. 4, legge n. 497 del 14 ottobre 1975
- art.unico, legge n. 894 del 30 dicembre 1980
- art. 630, comma 3, codice penale
- art. 630, codice penale
- art. 114, codice penale
- art. 112, comma 1, n. 1, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 13332
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza del dedotto profilo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 630, comma terzo, c.p. in relazione all'art. 27, comma terzo, Cost., in quanto non prevede, nel testo attuale, introdotto dall'articolo unico della l. 30 dicembre 1980, n. 894, la concessione della stessa attenuante anche nei confronti di coloro che, indipendentemente dalla ipotesi della dissociazione, operano comunque la liberazione dell'ostaggio. Poiche' l'inciso "dissociandosi dagli altri", nel contesto della finalita' estorsiva, comporta che il beneficio va applicato sia all'unico agente che recede dal proposito criminoso, rilasciando l'ostaggio, sia a quella dell'unanime decisione di tutti i concorrenti, di dissociarsi dal disegno criminoso liberando il sequestrato, dovendosi integrare il dato letterale con quelli della interpretazione teleologica e logico sistematica specificamente utilizzando l'argomento cosiddetto "a fortiori" con cui il senso della legge viene esteso dal caso espresso ad uno inespresso, nel quale la ratio della norma si manifesta addirittura con maggiore energia, la proposta questione deve essere dichiarata non fondata, nei sensi di cui alla motivazione.
Massima n. 13333
Poiche' non appare irrazionale il diverso trattamento che il legislatore riserva a chi ha prestato opera di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione di un reato commesso da non piu' di quattro concorrenti, rispetto a quello usato a chi, nella stessa situazione, partecipa all'impresa criminosa promossa da un numero maggiore di persone, trattandosi di discrezionale scelta di politica criminale e in definitiva la sollevata questione si risolve nella richiesta di valutare la congruita' tra reato e sanzione, riservata alla discrezionalita' del legislatore, che ha valutato negativamente, ai fini dell'applicazione dell'attenuante in argomento, la coscienza di partecipare, sia pure con opera di minima importanza ad una impresa delinquenziale di piu' alta pericolosita' oggettiva e di maggiore allarme sociale, la sollevata questione deve essere dichiarata infondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 630, comma quarto, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Torino in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost. coll'ordinanza 14 marzo 1983 (n. 440/83 reg. ord.).
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 630, comma quarto, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza 14 marzo 1983 (n. 440/83 reg. ord.) in relazione all'art. 3 Cost.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo comma cod. pen., limitatamente all'ipotesi di cui al primo comma, n. 1, dell'art. 112 cod. pen., sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 26 aprile 1983 (n. 651/83 reg. ord.) in relazione all'art. 3, primo comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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