Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1984

Corte cost., sent. 16 maggio 1984, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
141/1984
Data di deposito
16 maggio 1984
Data di decisione
10 maggio 1984
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:141

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, lett. B, decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 4 agosto 1978
  • art. 6, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 4 agosto 1978

Parametri

Massime

Massima n. 13328

E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo, lett. b), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per quanto attiene alla esclusione dall'amnistia di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a due anni di reclusione, per delitti non colposi facendosi riferimento alla data della condanna definitiva anziche' al tempus commissi delicti, cosi' determinandosi disparita' di trattamento.

Massima n. 13329

E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questoone di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma terzo, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 in riferimento all'art. 4, comma primo, lett. b), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per quanto attiene alla esclusione dal condono di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a due anni di reclusione, per delitti non colposi facendosi riferimento alla data della condanna definitiva anziche' al tempus commissi delicti, che determinerebbe disparita' di trattamento.

Massima n. 13330

E' inammissibile, perche' motivata per relationem, in violazione del precetto di cui all'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, la di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma terzo, in relazione all'art. 4, comma primo, lett. b), d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e dell'art. 4, comma primo, lett. b), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. per quanto attiene alla esclusione della applicazione della amnistia o del condono di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a due anni di reclusione, per delitti non colposi facendosi riferimento alla data della condanna definitiva anziche' al tempus commissi delicti, che determinerebbe disparita' di trattamento.

Massima n. 13331

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma terzo (in relazione all'art. 4, comma primo, lett. b) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, per preteso contrasto con l'art. 3 Cost. e dell'art. 4, comma primo, lett. b) del medesimo decreto, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto il sistema adottato dal legislatore, compatibilmente con un dato di assoluta certezza, presenta un rischio di disuguaglianza piu' tollerabile in termini di razionalita', perche' dipendente dagli effetti della ineliminabile genericita' ed astrattezza della norma, mentre ogni possibile miglioramento del sistema da' luogo a nuovi inconvenienti che soltanto il legislatore potrebbe eliminare, od attenuare, mediante accorgimenti rimessi al suo discrezionale potere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi

A) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. b) del d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 sollevata colle ord. 19 giugno 1979 del Tribunale di Milano, 27 giugno 1979 del V. Pretore di Livorno e 28 ottobre 1980 del Pretore di Latisana, in riferimento all'art. 3 Cost., nonché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, in relaz. all'art. 4, primo comma, lett. b) citato Decreto, sollevata dal Tribunale di Roma con ord. 19 marzo 1982 sempre in riferimento allo stesso parametro;

B) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma terzo, in relaz. all'art. 4, primo comma, dello stesso Decreto sollevata dal Tribunale di Napoli con ord. 29 giugno 1981, in riferimento all'art. 3 Cost. e dell'art. 4, primo comma, lett. b) sollevata con ord. 27 aprile 1979 dal Tribunale di Livorno e dal Tribunale di Torino colla stessa ordinanza sopra richiamata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;

C) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, in relaz. all'art. 4, primo comma, lett. b) del Decreto stesso sollevata con ord. 6 dicembre 1978 del Tribunale di Biella, in riferimento all'art. 3 Cost. e dell' art. 4, primo comma, lett. b) citato Decreto, sollevata dal Tribunale di Torino con ord. 19 dicembre 1978, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1O maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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