Corte costituzionale
Sentenza n. 138/1984
Corte cost., sent. 7 maggio 1984, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/1984
- Data di deposito
- 7 maggio 1984
- Data di decisione
- 3 maggio 1984
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:138
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 1, legge n. 203 del 3 maggio 1982
- art. 30, legge n. 203 del 3 maggio 1982
- art. 34, comma 1, lett. B, legge n. 203 del 3 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 11702
Il principio di eguaglianza esige la stessa disciplina per situazioni identiche o sostanzialmente analoghe, mentre richiede un regolamento differenziato per quelle che siano caratterizzate da intrinseca eterogeneita'. Nel merito, la posizione di imprenditore riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza ordinaria al mezzadro (che, in base all'art. 6 della L. 15 settembre 1964 n. 756, ha ottenuto, insieme al concedente, la contitolarita' del potere di direzione dell'impresa) non impedisce che il legislatore possa tenere conto degli effettivi contenuti dei rapporti sociali i quali, se pure in precedenza unificati e confluenti in un'analoga qualifica giuridico-formale, pur tuttavia nella realta' fenomenica metagiuridica conservano una loro intrinseca diversita', alla quale la legge successiva, in base a mutati orientamenti, intende dare rilievo: ed e' evidente come alla comune condirezione (nel cui ambito non e' d'altronde pacifico che i poteri delle due parti siano identici) il mezzadro aggiunge il lavoro manuale e con esso un vincolo piu' intenso e diretto con il fondo, elementi questi che non irrazionalmente possono determinare nei suoi confronti una maggiore attenzione e una piu' spiccata considerazione da parte del legislatore. Pertanto, il migliore trattamento riservato al mezzadro in tema di conversione in affitto di contratti associativi agrari in corso non e' arbitrario ma trova fondamento in una scelta economico-sociale e politica che, come tale, e' riservata al legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sotto il profilo della diversita' ingiustificata di trattamento, dato che, mentre la richiesta del mezzadro trasforma senz'altro il contratto associativo in affitto, l'analoga richiesta del concedente e' operativa solo se vi e' l'adesione dell'altra parte).
Massima n. 11703
Il potere dispositivo (circa la convertibilita' in affitto di contratti associativi in corso) riconosciuto dalla L. n. 203 del 1982 alle parti, le quali possono valutare nel singolo caso il funzionamento dello strumento giuridico scelto e la facolta', loro accordata, di perdurare nel rapporto in atto, non appare irrazionale rispetto alla tendenziale inclinazione del legislatore per il contratto di affitto e al suo giudizio sfavorevole per la mezzadria (per la sua intrinseca inidoneita' funzionale a realizzare, di regola, il modello agrario piu' conveniente). Ed invero, la scelta legislativa, incondizionatamente obbligatoria per i futuri contratti, e' stata logicamente esclusa per le unita' produttive insufficienti, in quanto l'inidoneita' del fondo non permetterebbe di conseguire il potenziamento e miglioramento dell'agricoltura. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, per asserita incompatibilita' del potere dispositivo attribuito ai soggetti interessati con il carattere automatico, o coattivo, della trasformazione richiesta dal mezzadro).
Massima n. 11704
La conversione in affitto di contratti associativi in corso non configura un trasferimento dell'impresa agricola, ma soltanto una limitazione dell'autonomia negoziale, sostituendosi al rapporto originario di mezzadria quello di affitto: il titolare del fondo mantiene integro il diritto, generalmente reale, che aveva sui beni, e continua a goderne sia pure attraverso un tipo di contratto (anche se diverso rispetto a quello precedentemente stipulato, esso e' pur sempre preordinato al razionale sfruttamento del suolo e trova nella pratica degli affari larga applicazione), alla scadenza del quale il concedente riprende la libera disponibilita' dei beni aziendali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 43 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata sul presupposto che la conversione importi, a carico del concedente, l'espropriazione dell'impresa, senza rispetto della riserva di legge, potendo le parti escludere la conversione, e senza previsione di indennizzo, disponendo inoltre il trasferimento a favore di soggetti diversi da quelli indicati dalla norma costituzionale).
Massima n. 11705
L'art. 46 Cost., promuovendo la collaborazione dei lavoratori, favorisce le forme di imprenditorialita' associative ed essendo diretto a consentire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende (cogestione), concerne l'ipotesi inversa a quella considerata nell'istituto della conversione automatica in affitto dei contratti associativi. E come la legge puo' autorizzare la cogestione, cosi' puo' vietare un determinato tipo associativo, quando ritenga che esso non sia utile all'interesse generale richiedente una conduzione unitaria dell'impresa, incontrando al riguardo il solo limite del rispetto dell'art. 41 Cost. relativo al potere di iniziativa economica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 46 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata assumendo che l'istituto della conversione automatica contrasterebbe con il dettato costituzionale che, promuovendo la collaborazione dei lavoratori, favorisce le forme di imprenditorialita' associativa).
Massima n. 11706
Le limitazioni al potere di iniziativa economica privata, consentite al legislatore dall'art. 41 Cost. per ragioni di utilita' sociale (che, in materia di proprieta' fondiaria, sono definite nell'art. 44 Cost., avente per obiettivo il conseguimento del razionale sfruttamento dei suoli e l'instaurazione di equi rapporti sociali) non possono spingersi sino al punto di mutare, in aperto contrasto con la libera volonta' delle parti, la natura e la causa del contratto. Non appare peraltro irrazionale, in linea di principio, che il legislatore con la norma impugnata abbia voluto impedire non solo la nascita, ma anche la prosecuzione del rapporto di mezzadria o colonia, nella ricorrenza del presupposto dell'utilita' sociale. Tale divieto di prosecuzione non ha soppresso l'iniziativa economica privata e non ne ha ridotto indebitamente il contenuto, avendo il legislatore inteso adeguare la disciplina normativa a una situazione in cui, nella normalita' dei casi, la collaborazione imprenditoriale fra concedente e mezzadro era solo apparente, mentre in realta' l'impresa era gestita solo dal secondo, essendosi il concedente trasformato in un puro percettore di reddito. La conversione forzosa e' stata introdotta, come emerge dai lavori preparatori, sul rilievo che nella grande maggioranza dei casi, nelle imprese mezzadrili di fatto l'unico imprenditore e' il mezzadro stante il totale disinteresse del concedente, al quale non spetta tutela costituzionale ex art. 41 Cost. solo per avere destinato un capitale a fini produttivi, mantenendo una posizione assenteistica, poiche' la norma costituzionale tutela l'imprenditore cioe' chi, con riguardo alla situazione in esame, si adoperi efficacemente per la coltivazione del fondo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 41 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata assumendo che la disposizione impugnata avrebbe soppresso l'iniziativa economica privata o comunque ne avrebbe ridotto il contenuto al di la' dei limiti costituzionalmente consentiti).
Massima n. 11707
Non puo' ritenersi rispondente all'imprescindibile requisito della utilita' sociale, voluto dall'art. 41 Cost. ed esplicato per la proprieta' fondiaria dall'art. 44 Cost., una conversione in affitto dei contratti associativi in corso indiscriminatamente disposta anche per i casi in cui il concedente abbia adempiuto i suoi oneri e in cui, quindi, funzionando normalmente il rapporto, risulta senza dubbio ingiustificata la trasformazione forzosa disposta dal legislatore. Il fine di stabilire equi rapporti sociali, prescritto dall'art. 44 Cost., impone al legislatore ordinario di intervenire per un superiore fine di giustizia, ossia per stabilire un equilibrio sostanziale fra le diverse categorie interessate a rimuovere cosi' gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei coltivatori all'organizzazione economica del Paese: equilibrio che chiaramente rimane escluso in presenza di una normativa che privilegia smisuratamente e senza alcun valido fondamento razionale una parte a danno dell'altra. Deve ritenersi pertanto non consentita detta conversione forzosa nei confronti del concedente che osserva in maniera adeguata i doveri inerenti alla condirezione dell'impresa mezzadrile, altrimenti la normativa verrebbe a privilegiare smisuratamente, e senza alcun valido fondamento razionale, una parte a danno dell'altra. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 41 e 44 Cost. - l'art. 25 della L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 L. 9 maggio 1975 n. 153, o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel comma primo dello stesso art. 25, la conversione richiesta dal mezzadro o dal colono abbia luogo senza il consenso del concedente stesso.
Massima n. 11708
Risulta paradigmaticamente incompatibile con l'automatismo della conversione in affitto dei contratti associativi in corso la posizione dell'imprenditore a titolo principale, trattandosi di soggetto che dedica alla coltivazione della terra almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. La figura, individuata dapprima in sede comunitaria (Direttive nn. 159 e 160 del 1972) e poi accolta nella legislazione nazionale, e' stata giustamente considerata pienamente rispondente ai requisiti soggettivi per la proficua gestione del fondo agricolo, prevedendosi nei suoi confronti agevolazioni e incentivi idonei al proseguimento dell'attivita' di un settore generalmente depresso. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 41 e 44 Cost. - l'art. 30 della L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui riserva all'imprenditore a titolo principale una disciplina contorta e contraddittoria che, equiparandolo al concedente "assenteista", permette la sua estromissione dall'impresa.
Massima n. 11709
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, L. n. 87 del 1953), l'art. 34, comma primo, lett. b), L. n. 203 del 1982, nella parte in cui non comprende anche il caso di non avvenuta conversione per mancata adesione del concedente che sia imprenditore a titolo principale o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nell'art. 25, comma primo, della medesima legge.
Massima n. 11710
Il legislatore, nel regolare, con la L. 3 maggio 1982 n. 203, la materia concernente la determinazione del canone nel contratto di affitto di fondi rustici, ha tendenzialmente inteso accogliere i rilievi formulati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 155/1972 e 153/1977 e attenersi al dettato costituzionale e, in particolare, all'art. 44 Cost., secondo cui, relativamente alla proprieta' terriera, la legge deve tendere all'obiettivo "di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali". Questa norma contiene una "riserva di legge rinforzata" in quanto indica al legislatore ordinario determinati scopi (che vanno strettamente e teleologicamente collegati e non considerati indipendenti), sicche' questi e' obbligato ad operare rigorosamente nel senso indicato. Pertanto la legge ordinaria deve anche regolare secondo equita' i rapporti suddetti, disciplinandoli, cioe', in base ad un principio di superiore giustizia economico-sociale, e stabilire cosi' un effettivo equilibrio tra le varie categorie interessate, nell'armonica tutela dei valori costituzionalmente protetti: tra i quali viene in rilievo anzitutto, come dispone anche l'art. 9, quinto comma, legge cit., la tutela del lavoro dell'affittuario, dovendosi escludere altresi' che possa esistere nel nostro ordinamento un settore, comunque definito secondo qualificazioni giuridicoformali, in cui possano non trovare applicazione i principi solennemente proclamati anzitutto nell'art. 1 e poi negli artt. 35 e 36 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti dai giudizi
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della l. 3 maggio 1982 n. 203 nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel primo comma dello stesso art. 25, la conversione richiesta dal mezzadro o dal colono abbia luogo senza il consenso del concedente stesso;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della stessa legge;
c) in applicazione dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, lett. b), l. n. 203 del 1982 nella parte in cui non comprende anche il caso di non avvenuta conversione per mancata adesione del concedente che sia imprenditore a titolo principale o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti dell'art 25, primo comma della medesima legge;
d) dichiara per il resto non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 25 l. cit., sollevata dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli art. 3, 4, 41, 42, 43, 44 e 46 della Costituzione.
Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze