Corte costituzionale
Sentenza n. 133/1984
Corte cost., sent. 4 maggio 1984, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/1984
- Data di deposito
- 4 maggio 1984
- Data di decisione
- 2 maggio 1984
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 798 del 5 luglio 1965
- art. 22, comma 1, legge n. 576 del 20 settembre 1980
Parametri
Massime
Massima n. 10136
L'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per gli avvocati ed i procuratori, imposto anche a quei professionisti che, come i professori universitari, siano contemporaneamente iscritti ad altro sistema previdenziale obbligatorio, e' costituzionalmente legittimo sia perche' non e' fonte di alcuna duplicazione di tutela previdenziale (rispondendo le due iscrizioni all'esercizio di altrettante attivita' fra loro diverse); sia perche' l'opposta soluzione adottata, in analoga ipotesi, dal sistema previdenziale degli ingegneri ed architetti, stante la non omogeneita' dei rispettivi ordinamenti, non puo' assumersi a parametro della legittimita' della diversa normativa, propria del sistema forense (la quale del resto, corrisponde a quella vigente, in parte qua, per i sanitari, notai e dottori commercialisti) ed atteso che la tendenza all'uniformazione non ha trovato affermazione in ordine ai sistemi previdenziali relativi alle professioni intellettuali, in quanto la legge n. 29 del 1979 sulla pensione unica non si estende a tali sistemi, ma solo alle gestioni sostitutive dell'A.G.O.; sia perche' l'esercizio continuativo dell'attivita' professionale, che fonda l'obbligo contributivo nella previdenza forense e' correttamente assunto dal legislatore come causa di capacita' contributiva, concretamente valutata sulla base dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF; sia, infine, perche' ratione materiae, la legittimita' delle norme, che impongono la doppia iscrizione ai suddetti sistemi previdenziali, non e' valutabile alla stregua degli artt. 41 e 42 Cost.. - V. S. nn. 65/1979; 62/1977; 33/1975; 91/1972; 132/1984; 54/1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi relativi alle sei ordinanze di cui in epigrafe,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma primo, della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., dal Pretore di Roma con ordinanza del 26 novembre 1982; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma primo, della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., dal Pretore di Lucca con ordinanza del 17 ottobre 1981;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 53 Cost., dalle ordinanze del Pretore di Napoli del 26 gennaio 1982 (rispettivamente reg. ord. n. 367 e n. 368 del 1982);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 e dell'art. 6, comma penultimo, della legge 5 luglio 1975, n. 798, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., dall'ordinanza del Pretore di Cremona del 28 aprile 1982;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 53 Cost., dall'ordinanza del Pretore di Fermo del 31 dicembre 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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