Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1984

Corte cost., sent. 30 aprile 1984, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
121/1984
Data di deposito
30 aprile 1984
Data di decisione
18 aprile 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:121

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11478

Spetta al legislatore fissare la "spatium temporis" per la comparizione davanti al giudice monocratico, nonche' determinare l'incidenza sui tempi del processo di altri eventi che possano influire sul concreto funzionamento della giustizia. Non e' fondato, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, comma secondo c.p.c. in base al quale nel procedimento davanti al pretore o al conciliatore tra il giorno della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e quelle della comparizione debbano intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito. Ne' e' ravvisabile contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la riduzione di comparizione fissata dal citato art. 313, secondo comma c.p.c. risponde a principi cui si informano poteri del giudice monocratico - specie se operante secondo un rito speciale (quale quello del lavoro) - e facolta', oneri e diritti delle parti ben diversi da quelli propri del procedimento ordinario dovuto a giudici collegiali. - Cfr. sent. n. 213/1975 - ord. n. 57/1978 - sent. n. 226/1975 - ord. n. 339/1983

Massima n. 11484

A parte la possibilita' di ricorrere a modalita' di notificazione diverse da quella contemplata dall'art. 140 c.p.c. - prevista dall'art. 660, comma terzo c.p.c. - per l'intimazione di licenza o di sfratto, e' comunque consentito, al giudice, dall'art. 663, comma primo, c.p.c., di disporre la rinnovazione della intimazione anche se appare probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza. Spetta al potere discrezionale del legislatore fissare modalita' temporali di comparizione diversificate in ragione del carattere monocratico o collegiale del giudice ovvero del rito ordinario o speciale dal giudizio. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale - proposto in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c. anche alla luce della sentenza costituzionale n. 89 del 1972 che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 668 comma secondo c.p.c. nella parte in cui non consentiva la tardiva opposizione dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza dell'intimazione, non fosse potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. - Cfr. sent. n. 89/1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i cinque incidenti (266 R.O. 1979, 173 R.O. 1980, 8 R.O. 1981, 134 e 562 R.O. 1982)

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313 comma secondo c.p.c. in riferimento all'art. 24 Cost.,

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Piazza della Consulta, il 18 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN

- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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