Corte costituzionale
Ordinanza n. 98/1984
Corte cost., ord. 5 aprile 1984, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 98/1984
- Data di deposito
- 5 aprile 1984
- Data di decisione
- 3 aprile 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:98
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 8, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 14757
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, comma secondo, e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (concernente la istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), e 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, modificativo del detto art. 14 della legge n. 643 del 1972, in quanto l'ordinanza di rimessione - eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - si limita a indicare le disposizioni fonte delle norme impugnate, che prevedono i criteri per la determinazione dell'incremento di valore al quale si riferisce l'imposizione tributaria, ed a soggiungere che l'art. 14 della legge n. 643 del 1972 e' stato dichiarato illegittimo, nella parte contrastante con il principio di uguaglianza, rimanendo pertanto impregiudicato rispetto alle altre norme parametro, ed abrogato con decreto legge 12 novembre 1979, n. 571, restando quindi operante per i rapporti sorti medio tempore, il che, oltre a non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della questione, non permette il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza della stessa. - S. n. 126/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza del 4 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di secondo Prado di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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