Corte costituzionale
Ordinanza n. 84/1984
Corte cost., ord. 29 marzo 1984, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 84/1984
- Data di deposito
- 29 marzo 1984
- Data di decisione
- 26 marzo 1984
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, lett.b, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 12822
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, e 27, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, lett. b) l. 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per l'edificabilita' dei suoli), che punisce chi esegue lavori edilizi in totale difformita' o in assenza di concessione. Ed infatti la previsione di un'identica sanzione per coloro che, sprovvisti di concessione, abbiano edificato in contrasto con la normativa edilizia e per coloro che, pur senza essere muniti della concessione, abbiano tuttavia edificato in conformita' della suddetta normativa non contrasta col principio di eguaglianza, in quanto rientra nella politica legislativa sottoporre ad identica sanzione comportamenti formalmente identici, anche se produttivi di un diverso danno sociale, mentre il giudice puo' graduare la pena e puo' anche applicare sanzioni sostitutive. D'altra parte la descrizione della condotta incriminata non viola il principio di tassativita' della fattispecie penale ne' quello di cui all'art. 27 comma primo, essendo consentito il ricorso ad espressioni di comune esperienza, posto che spetta all'opera ermeneutica del giudice dare contenuto concreto a tali espressioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Piombino, con l'ordinanza in data 16 dicembre 1982, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze