Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/1984

Corte cost., ord. 29 marzo 1984, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
84/1984
Data di deposito
29 marzo 1984
Data di decisione
26 marzo 1984
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:84

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, lett.b, legge n. 10 del 28 gennaio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 12822

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, e 27, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, lett. b) l. 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per l'edificabilita' dei suoli), che punisce chi esegue lavori edilizi in totale difformita' o in assenza di concessione. Ed infatti la previsione di un'identica sanzione per coloro che, sprovvisti di concessione, abbiano edificato in contrasto con la normativa edilizia e per coloro che, pur senza essere muniti della concessione, abbiano tuttavia edificato in conformita' della suddetta normativa non contrasta col principio di eguaglianza, in quanto rientra nella politica legislativa sottoporre ad identica sanzione comportamenti formalmente identici, anche se produttivi di un diverso danno sociale, mentre il giudice puo' graduare la pena e puo' anche applicare sanzioni sostitutive. D'altra parte la descrizione della condotta incriminata non viola il principio di tassativita' della fattispecie penale ne' quello di cui all'art. 27 comma primo, essendo consentito il ricorso ad espressioni di comune esperienza, posto che spetta all'opera ermeneutica del giudice dare contenuto concreto a tali espressioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Piombino, con l'ordinanza in data 16 dicembre 1982, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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