Corte costituzionale
Ordinanza n. 50/1984
Corte cost., ord. 22 febbraio 1984, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 50/1984
- Data di deposito
- 22 febbraio 1984
- Data di decisione
- 16 febbraio 1984
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 824 del 9 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 14324
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 81, comma quarto, e 117 Cost. - dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare i conseguenti oneri: argomentando che la disposizione impugnata verrebbe a far gravare sui soli enti previdenziali, anche essi compresi nella "finanza pubblica allargata", l'onere gia' imposto agli enti datori di lavoro ovvero - muovendo pero' dalla diversa esegesi che postula l'ammissibilita' della successiva rivalsa dell'INADEL nei confronti dei datori di lavoro - in base al rilievo che la detta normativa statale tocca la materia della beneficenza pubblica e dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, di competenza regionale, incidendo sulle spese degli enti interessati e quindi sulla loro capacita' operativa, senza alcuna considerazione per le autonomie locali. Nel corso dei giudizi di costituzionalita' e' infatti entrato in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato nell'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi"; si rende pertanto necessario rivalutare la rilevanza delle prospettate questioni alla stregua della nuova normativa. N.B. Con sent. n. 92/1981 la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 824/1971, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Bologna, Lecce, Roma e Macerata, e al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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