Corte costituzionale
Ordinanza n. 287/1984
Corte cost., ord. 12 dicembre 1984, n. 287
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 287/1984
- Data di deposito
- 12 dicembre 1984
- Data di decisione
- 6 dicembre 1984
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:287
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, lett. b), penult.co., legge n. 889 del 29 ottobre 1971
- art. 35, comma 2, legge n. 889 del 29 ottobre 1971
- art. 30, comma 1, legge n. 889 del 29 ottobre 1971
- art. 35, comma 1, legge n. 889 del 29 ottobre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 14356
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 30, primo comma, e 35, primo, secondo e penultimo comma, lett. b), della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (recante norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) - in quanto tali disposizioni rendono possibile il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei soli periodi di lavoro, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, prestati alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto o servizi accessori, e lo escludono invece per quelli prestati alle dipendenze di altre aziende, nella specie, aziende private o aziende di navigazione aerea -, sollevate in base all'assunto di un contrasto di detta disciplina: a) con l'art. 3 Cost., perche' comporterebbe per il personale per cui e' esclusa la facolta' di riscatto un trattamento di quiescenza deteriore (o, nei casi limite, la sua perdita), con cio' dando luogo a una disparita' di trattamento non giustificata; b) con l'art. 35, ultimo comma, Cost., perche' dal limite cosi' posto alla possibilita' di riscatto deriverebbe una remora alla mobilita' del lavoro ed un ostacolo alla liberta' di trasferirsi da un'occupazione all'altra; con l'art. 38, secondo comma, Cost., poiche' la non riscattabilita' comporterebbe la non utilizzazione di un periodo della vita lavorativa e quindi il disconoscimento del diritto ad un trattamento di quiescenza proporzionalmente adeguato all'attivita' svolta; nonche', per le identiche ragioni ed in riferimento agli stessi parametri costituzionali, del solo art. 30, primo comma, medesima legge, in quanto il diritto ivi riconosciuto alla pensione di anzianita' in presenza di trentacinque anni di contribuzione effettiva o "riscattata" soggiace ai limiti dianzi illustrati dipendenti dalla non riscattabilita' di determinati servizi. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rinvio e' stata infatti dettata con la legge 7 febbraio 1979, n. 29, una nuova ed organica disciplina generale della materia secondo cui e' sempre possibile, per il lavoratore dipendente pubblico o privato, chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione assicurativa volontaria, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, disponendosi in particolare, tra l'altro (art. 2), che il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, puo' chiedere "in qualsiasi momento" la ricongiunzione suddetta" presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda"; si rende pertanto necessario un nuovo esame della rilevanza delle prospettate questioni alla luce della norme sopravvenute.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente alla Corte di Cassazione, sezione lavoro ed al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze