Corte costituzionale
Ordinanza n. 286/1984
Corte cost., ord. 12 dicembre 1984, n. 286
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 286/1984
- Data di deposito
- 12 dicembre 1984
- Data di decisione
- 6 dicembre 1984
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:286
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 6, legge n. 319 del 10 maggio 1976
- art. 15, comma 7, legge n. 319 del 10 maggio 1976
- art. 9, legge n. 319 del 10 maggio 1976
- art. 25, legge n. 319 del 10 maggio 1976
Parametri
Massime
Massima n. 14816
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 9 e 15, sesto e settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e all. tabella C e successive modificazioni, nella parte in cui consentono che il prelievo dei campioni degli scarichi idrici e la loro analisi avvengano senza alcuna garanzia di contraddittorio, malgrado che i risultati possano costituire elementi di prova nel processo penale, in quanto detta questione e' stata gia' decisa, sotto gli stessi profili, con sentenza di illegittimita' costituzionale (anche se in giudizio circoscritto al solo art. 15). - S. n. 248/83 e O. n. 20/84.
Massima n. 14817
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 9, secondo comma, e 32 Cost., dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui pone a carico di privati che non hanno allacciamenti ad un collettore pubblico l'adempimento di obblighi riservati costituzionalmente all'intervento pubblico in quanto il giudice remittente ha omesso qualunque descrizione della fattispecie concreta, ne' motiva circa la rilevanza della questione stessa e il profilo sotto il quale la norma impugnata violerebbe i parametri costituzionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 15, commi sesto e settimo, legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sollevata in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione con entrambe le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della stessa legge n. 319/1976, sollevata in relazione agli artt. 2, 9, secondo comma, e 32 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Ovada n. 1047 r.o. 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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