Corte costituzionale

Ordinanza n. 286/1984

Corte cost., ord. 12 dicembre 1984, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
286/1984
Data di deposito
12 dicembre 1984
Data di decisione
6 dicembre 1984
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:286

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 6, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 15, comma 7, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 9, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 25, legge n. 319 del 10 maggio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 14816

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 9 e 15, sesto e settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e all. tabella C e successive modificazioni, nella parte in cui consentono che il prelievo dei campioni degli scarichi idrici e la loro analisi avvengano senza alcuna garanzia di contraddittorio, malgrado che i risultati possano costituire elementi di prova nel processo penale, in quanto detta questione e' stata gia' decisa, sotto gli stessi profili, con sentenza di illegittimita' costituzionale (anche se in giudizio circoscritto al solo art. 15). - S. n. 248/83 e O. n. 20/84.

Massima n. 14817

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 9, secondo comma, e 32 Cost., dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui pone a carico di privati che non hanno allacciamenti ad un collettore pubblico l'adempimento di obblighi riservati costituzionalmente all'intervento pubblico in quanto il giudice remittente ha omesso qualunque descrizione della fattispecie concreta, ne' motiva circa la rilevanza della questione stessa e il profilo sotto il quale la norma impugnata violerebbe i parametri costituzionali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 15, commi sesto e settimo, legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sollevata in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione con entrambe le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della stessa legge n. 319/1976, sollevata in relazione agli artt. 2, 9, secondo comma, e 32 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Ovada n. 1047 r.o. 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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