Corte costituzionale
Ordinanza n. 283/1984
Corte cost., ord. 12 dicembre 1984, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 283/1984
- Data di deposito
- 12 dicembre 1984
- Data di decisione
- 6 dicembre 1984
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:283
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 14814
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 52, secondo comma, lett. b) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui (nel corso di procedura esecutiva per riscossione di imposte dirette) non consente al coniuge, ai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo di proporne opposizione ex art. 619 c.p.c. per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione comune, in quanto analoga questione e' stata dichiarata non fondata ed il giudice remittente non ha addotto argomenti nuovi. - S. n. 42/1964.
Massima n. 14815
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 621 c.p.c., nella parte in cui non consente al genitore convivente col debitore, quale terzo opponente, di provare con testimoni il suo diritto sui beni pignorati nella casa comune, quando tale diritto sia verosimile per la qualita', in quanto con la stessa ordinanza e' stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione relativa alla improponibilita' dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. del coniuge, dei parenti ed affini entro il terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo, in relazione ai mobili pignorati nella casa di abitazione comune in procedimenti di espropriazione esattoriale (ved. massima A).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 cod. proc. civ., sollevate dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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