Corte costituzionale

Ordinanza n. 283/1984

Corte cost., ord. 12 dicembre 1984, n. 283

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
283/1984
Data di deposito
12 dicembre 1984
Data di decisione
6 dicembre 1984
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:283

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14814

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 52, secondo comma, lett. b) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui (nel corso di procedura esecutiva per riscossione di imposte dirette) non consente al coniuge, ai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo di proporne opposizione ex art. 619 c.p.c. per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione comune, in quanto analoga questione e' stata dichiarata non fondata ed il giudice remittente non ha addotto argomenti nuovi. - S. n. 42/1964.

Massima n. 14815

E' manifestamente inammissibile per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 621 c.p.c., nella parte in cui non consente al genitore convivente col debitore, quale terzo opponente, di provare con testimoni il suo diritto sui beni pignorati nella casa comune, quando tale diritto sia verosimile per la qualita', in quanto con la stessa ordinanza e' stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione relativa alla improponibilita' dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. del coniuge, dei parenti ed affini entro il terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo, in relazione ai mobili pignorati nella casa di abitazione comune in procedimenti di espropriazione esattoriale (ved. massima A).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 cod. proc. civ., sollevate dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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