Corte costituzionale
Ordinanza n. 22/1984
Corte cost., ord. 7 febbraio 1984, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 22/1984
- Data di deposito
- 7 febbraio 1984
- Data di decisione
- 19 gennaio 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:22
Parametri
Massime
Massima n. 14717
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 53 Cost., dell'art. 2 legge 30 aprile 1981, n. 178 nella parte in cui non consente al datore di lavoro di detrarre dalle imposte dovute anziche' dall'imponibile la retribuzione erogata ai dipendenti relativamente ai giorni di assenza per funzioni elettorali, in quanto l'ordinanza di rinvio non contiene alcun cenno ai fatti oggetto del procedimento a quo, cosi' non motivando adeguatamente sulla rilevanza della questione proposta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, legge 30 aprile 1981, n. 178, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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